Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1982
Corte cost., sent. 2 febbraio 1982, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1982
- Data di deposito
- 2 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 847 del 27 maggio 1929
- art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
- art. 34, comma 6, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
- art. 34, comma 5, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
- art. 1, legge n. 810 del 27 maggio 1929
- art. 17, comma 2, legge n. 847 del 27 maggio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 9566
La riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullita` del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, operata dall'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, nonche` dall'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (c.d. legge matrimoniale), non contrasta con il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale inteso con riferimento al nucleo piu` ristretto ed essenziale in cui esso si sostanzia (nel senso della garanzia, comunque, di un giudice e di un giudizio), posto che in dette controversie sono garantiti organi e procedimenti, la cui natura giurisdizionale e` suffragata da una tradizione plurisecolare, e che - una volta riconosciuto indenne il principio supremo - non e` consentito analizzare i vari istituti in cui il diritto alla tutela giurisdizionale si estrinseca nel processo matrimoniale canonico, risultando le norme disciplinatrici di questo assistite da copertura costituzionale ex art. 7 Cost.. Tale riserva di giurisdizione appare funzionalmente connessa alla disciplina del negozio matrimoniale canonico, cui l'art. 34 del Concordato riconosce, mediante la trascrizione del relativo atto, efficacia civile. Ne discende, come logico corollario, che le controversie relative alla nullita` dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili siano attribuite alla cognizione degli organi giurisdizionali di quello stesso ordinamento cui spetta la disciplina sostanziale dei requisiti di validita` del negozio matrimoniale medesimo, in cio` dovendosi ravvisare la giustificazione razionale e politica della deroga sulla giurisdizione statuale, costituente uno dei cardini del vigente sistema concordatario matrimoniale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810, nella parte in cui da` piena ed intera esecuzione all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del concordato, e dell'art. 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 Cost.). cfr.: Sentt. nn. 98/65, 30/71, 31/71, 32/71, 175/73, 176/73, 1/77.
Massima n. 9567
Il sistema di delibazione delle sentenze rese da tribunali ecclesiastici in tema di nullita` del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili (c.d. concordatario), che consente al giudice dello Stato, una volta verificata la mera regolarita` formale della documentazione trasmessagli dal Tribunale della Segnatura, soltanto di prendere atto dell'esistenza del provvedimento giurisdizionale emesso nell'ordinamento canonico per renderlo esecutivo agli effetti civili, elude due fondamentali esigenze che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione ex art. 797 c.p.c. e` tenuto a soddisfare prima di dare ingresso nell'ordinamento a sentenze emesse da organi giurisdizionali ad esso estranei, ovverosia l'effettivo controllo che nel procedimento dal quale e` scaturita la sentenza siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere in difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire l'attuazione nell'ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima che siano ad esso contrarie. Entrambe le esigenze si ricollegano a principi ascrivibili nel novero dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e pertanto ad essi non possono opporre resistenza le norme denunciate, pur assistite da copertura costituzionale, nella parte in cui si pongono in contrasto con i principi medesimi. (Illegittimita` costituzionale parziale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810, nella parte in cui da` esecuzione all'art. 34, comma sesto, del Concordato dell'11 febbraio 1929, e dell'art. 17, comma secondo, della l. 27 maggio 1929 n. 847).
Massima n. 9568
La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, riservata dall'ordinamento canonico ai dicasteri ecclesiastici, non ha carattere giurisdizionale, ne` quanto al procedimento ne` quanto al provvedimento concessivo che lo conclude; essa viceversa costituisce un provvedimento amministrativo discrezionale, ancorche` preceduto da una fase che assicura il contraddittorio tra le parti. Pertanto tale provvedimento amministrativo, che risolve un rapporto matrimoniale validamente instaurato ed e` destinato, attraverso il procedimento di esecutivita` disciplinato dalle norme concordatarie, ad acquistare efficacia anche nell'ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili del matrimonio canonico regolarmente trascritto ed incidendo cosi` sulla condizione giuridica dei coniugi, si configura come una inammissibile alternativa alla giurisdizione statuale. La riserva per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, benche` disposta con norma concordataria fornita quindi di copertura costituzionale, non puo` sottrarsi alla verifica se nel suo ambito sia assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale cui deve essere riconosciuta dignita` di supremo principio dell'ordinamento costituzionale. Ma detta tutela non puo` certo realizzarsi in un procedimento caratterizzato da discrezionalita` amministrativa, nel quale non vengono garantiti alle parti ne` un giudice ne` un processo. Nella pronuncia di incostituzionalita` resta assorbita l'ulteriore questione dei limiti posti ai poteri di cognizione del giudice dello Stato nello speciale procedimento per conferire esecutivita` agli effetti civili al provvedimento di dispensa. (Illegittimita` costituzionale parziale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1929 n. 810 limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato dell'11 febbraio 1929, e dell'art. 17, della l. 27 maggio 1929 n. 847, nella parte in cui le predette norme prevedono che la Corte di appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico col quale e` accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio). cfr.: Sentt. nn. 169/71, 176/73.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 303, 313, 329, 355, 385, 407, 434, 451, 452, 501 R.O. 1977; 68, 79 R.O. 1978; 10, 11, 12, 13, 625, 626, 1025 R.O. 1979; 419, 527 R.O. 1980,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 31 marzo 1977 dalla Corte di cassazione (R.O. n. 434 del 1977), 3 maggio 1977, 6 maggio 1977 (due ordinanze) dalla Corte d'appello di Roma (R.O. nn. 501, 303 e 385 del 1977), 15 aprile 1977, 3 giugno 1977 (due ordinanze), 14 ottobre 1977, 30 giugno 1978 (tre ordinanze), 13 ottobre 1978, 23 marzo 1979, 27 aprile 1979, 18 maggio 1979, 25 gennaio 1980 e 15 febbraio 1980 dalla Corte d'appello di Milano (R.O. nn. 329 e 452 del 1977, 79 e 68 del 1978, 10, 11, 12, 13, 625, 626 e 1025 del 1979, 527 e 419 del 1980), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio);
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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