Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1982

Corte cost., ord. 25 marzo 1982, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
62/1982
Data di deposito
25 marzo 1982
Data di decisione
12 marzo 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • art. 6, comma 1, legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • art. 4, ult. c., legge n. 75 del 20 marzo 1980
  • art. 5, codice di procedura civile

Parametri

Massime

Massima n. 16131

Il collegamento dell'estinzione all'incompetenza o al difetto di giurisdizione del giudice adito rientra nella razionale discrezionalita' del legislatore per poco si ponga mente all'art. 367 c.p.c., il quale non consente la trasmigrazione del giudizio avanti al giudice competente o munito di giurisdizione, le quante volte fornito di giurisdizione sia non il giudice ordinario ma il giudice speciale, (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 secondo comma l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese fra le parti concernenti controversie in materia di indennita' di buonuscita del personale dello Stato).

Massima n. 16132

Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 185/1981.

Massima n. 16133

Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 185/1981.

Massima n. 16134

QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata dal Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. con ordinanza 9 ottobre 1980, e dallo stesso Pretore, anche in riferimento all'art. 103 comma 1 Cost. e sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, con ordinanza 9 giugno 1981;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 cod. proc. civ. sollevata dal Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 24 commi 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza 9 ottobre 1980;

c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza 11 dicembre 1980 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e dal Pretore di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con le tre ordinanze rese il 17 marzo 1981 in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1, 25 comma 1 e 102 comma 1 Cost.;

d) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 u.c. e 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata dal Tribunale di Cosenza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con ordinanza 9 gennaio 1981;

e) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980 n. 75, sollevata dal Pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza 5 marzo 1981, in riferimento all'art. 24, commi 1 e 2 Cost., e dal Tribunale di Genova con ordinanza 29 ottobre 1980 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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