Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/1982
Corte cost., ord. 14 luglio 1982, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/1982
- Data di deposito
- 14 luglio 1982
- Data di decisione
- 7 luglio 1982
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:136
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15005
In forza di argomenti logici, desunti dall'inquadramento dell'art. 73 legge 27 luglio 1978, n. 392, nel sistema attuato dalla legge, e che rendono inattendibile una interpretazione soltanto letterale, e' senz'altro da escludere che lo stesso art. 73 consenta a favore dei conduttori di immobili locati ad uso di studio professionale con contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge, e solo per essi, quel diritto di prelazione di cui l'art. 41, in relazione a tali rapporti, esclude espressamente in ogni caso l'operativita'.
Massima n. 15006
La disparita' di trattamento denunciata riguardo alle locazioni di immobili non destinati ad abitazione, nei confronti degli artt. 38, 39, 40 e 41, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, circa i diritti di prelazione e riscatto, in quanto negati a coloro che esercitano nell'immobile attivita' professionali, e riconosciuti invece a coloro che vi esercitano attivita' commerciale, industriale o artigianale, potrebbe essere eliminata sia dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma, nella parte in cui esclude il diritto di prelazione, sia dichiarando l'illegittimita' costituzionale delle norme che il diritto di prelazione conferiscono. Peraltro, poiche' la scelta fra l'una e l'altra soluzione, secondo giurisprudenza costante, non puo' dipendere dal modo in cui la questione e' stata prospettata dalle ordinanze di remissione, e poiche' e' gia' stata sollevata la questione concernente l'esclusione dei professionisti dal diritto di prelazione, e' necessario che la Corte, nello stesso giudizio, sollevi incidentalmente anche questione di legittimita' costituzionale dei menzionati articoli nella parte in cui conferiscono il diritto di prelazione a favore dei locatari esercenti attivita' industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per il dubbio che essi accordino un ingiustificato privilegio a favore di queste categorie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 comma 2 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui conferiscono il diritto di prelazione ai locatari di immobili urbani esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e ne dispone la trattazione innanzi a sé;
Ordina la sospensione dei giudizi introdotti con le ordinanze iscritte ai nn. 585/80 e 320/81;
Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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