Corte costituzionale

Sentenza n. 140/1981

Corte cost., sent. 21 luglio 1981, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/1981
Data di deposito
21 luglio 1981
Data di decisione
25 giugno 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:140

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975
  • tabella 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • tabella 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 211, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 11529

La presente denunzia di illegittimita` costituzionale del sistema tabellare sollecita espressamente questa Corte a rivedere la propria precedente pronunzia di infondatezza della medesima questione, con la quale e` stata, ad un tempo segnalata l'opportunita` e l'urgenza di introdurre nel nostro ordinamento il sistema misto. I giudici a quibus fondando, in sostanza, la loro denunzia sull'asserito mancato adeguamento del legislatore alle indicazioni di tale pronunzia mostrano di considerare come motivazione della sentenza quella parte di questa che e`, al contrario, la motivazione del monito. Si tratta senza dubbio di un monito particolarmente energico, pressante e motivato, che non puo` dirsi che non abbia prodotto alcun effetto, a cui comunque, anche se fosse davvero rimasto del tutto inascoltato, non potrebbe egualmente riconoscersi il valore di motivo nuovo a sostegno di una richiesta di riesame della precedente sentenza. La motivazione di questa consiste nel dire e ribadire, in apertura ed a conclusione della pronuncia, che la Corte non puo` sostituirsi al legislatore. Non puo` pertanto non rilevarsi che non risulta esposto alcun motivo che abbia il carattere della novita` rispetto alla sollevata questione di legittimita` costituzionale del sistema tabellare in relazione agli artt. 3 e 38 della Cost.. - cfr. S. n. 206/1974

Massima n. 11530

Fermo restando che la scelta tra sistema esclusivamente tabellare e sistema misto e` indubbiamente politica, considerato che sopravvenute innovazioni legislative hanno conferito al sistema tabellare un carattere dinamico e flessibile, pur se e` mantenuto l'elenco delle lavorazioni, mediante le nuove e piu` late formulazioni delle attivita` lavorative, non puo` dirsi che tale nuovo sistema costituisca fonte delle lamentate disparita` di trattamento dei lavoratori addetti ad attivita` non tabellate rispetto a quelli addetti ad attivita` tabellate, e che il medesimo sistema possa ritenersi limite della copertura assicurativa del rischio professionale solo ad alcune lavorazioni. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 206/1974

Massima n. 11531

La norma costituzionale invocata come parametro essendo volta a tutelare il diritto processuale d'azione, non puo` dirsi invocata a giusta ragione nei casi in cui difetti positavamente la titolarita` del diritto sostantivo che si vorrebbe far valere in giudizio. E poiche' la doglianza della non azionabilita' dell'asserito diritto e` intesa a rafforzare la censura di illegittimita` costituzionale del sistema tabellare, basta al riguardo ricordare quanto si e` piu` sopra detto sulla legittimita` costituzionale della scelta di tale sistema. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Massima n. 11532

La questione di legittimita` costituzionale e` inammissibile poiche` il provvedimento impugnato non e` un atto avente forza di legge. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 127/1981

Massima n. 11533

Le censure sono inammissibili se i parametri costituzionali non sono richiamati o sono invocati incidentalmente, se non vi e` distinzione tra motivazione e dispositivo, se non risulta spesa alcuna parola sulla rilevanza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 del t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 23, 38, 76, 77 Cost.).

Massima n. 11534

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale se il problema oggetto della censura e` del tutto ignorato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione e affiora solo nel dispositivo (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3 e 211 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e delle allegate tabelle nn. 4 e 5 (come modificate col d.P.R. n. 482 del 1975) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e dai Pretori di Pistoia e Macerata con le rispettive ordinanze in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di La Spezia, Pisa e Perugia e dal Tribunale di Torino, con le rispettive ordinanze in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (ed allegata tabella n. 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le ordinanze in epigrafe;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, recante modifiche ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (allegati nn. 4 e 5 al Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino e dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe;

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 38, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

f) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 211 del Testo Unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e delle allegate tabelle nn. 4 e 5 (come modificate col d.P.R. n. 482 del 1975), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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