Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1980

Corte cost., sent. 22 aprile 1980, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1980
Data di deposito
22 aprile 1980
Data di decisione
16 aprile 1980
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:57

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9815

E' manifestamente infondata - in quanto le disposizioni impugnate sono state medio tempore gia` dichiarate costituzionalmente illegittime sotto identico profilo - la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui escludono il diritto di recesso del locatore nei confronti dei conduttori con reddito annuo eccedente gli otto milioni di lire, ammettendolo viceversa verso i conduttori titolari di contratti gia` soggetti a proroga, in quanto percettori di un reddito inferiore. - cfr. S.n. 22/1980.

Massima n. 9816

Nella dialettica del nuovo processo del lavoro, si realizza una perfetta simmetria di posizione tra le parti e l'adozione di tal rito in materia di locazioni non comporta una differenza di tutela, mirando soltanto alla piu` sollecita definizione dei relativi giudizi. Per la rimozione, poi, degli ostacoli di ordine economico in tema di abitazioni il legislatore ha predisposto strumenti ben diversi dalla perpetuazione - in caso di controversie - di una disciplina processuale piu` lenta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 30, 46, 58 e 59 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui, estendendo al recesso del locatore il rito del lavoro, irrazionalmente privilegerebbero questi che pure non e` il contraente piu` debole).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della legge n. 392/1978, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la normativa impugnata è stata già dichiarata illegittima con sentenza n. 22 del 1980;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 46 (in relazione agli artt. 58 e 59) della legge sull'equo canone n. 392/1978, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24 della Costituzione, con l'ordinanza n. 409/1979 in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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