Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1980
Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1980
- Data di deposito
- 14 aprile 1980
- Data di decisione
- 2 aprile 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 313 del 5 maggio 1976
- decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 9478
Lo strumento piu` idoneo al conseguimento delle finalita` della pena, e piu` congruo rispetto al principio d'uguaglianza, e` la mobilita` della pena, cioe` la predeterminazione della medesima fra un massimo ed un minimo. In via di principio, invero, l'"individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entita` e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo dei principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. Lo stesso principio di "legalita` delle pene", sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., da` forma ad un sistema in cui l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione piu` che l'uniformita`, L'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti contribuisce a rendere quanto piu` possibile "personale" la responsabilita` penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma, Cost.; e nello stesso tempo e` strumento per una determinazione della pena quanto piu` possibile "finalizzata", nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d'uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilita` ed alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione che e` essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potesta` punitiva statuale. Sussiste quindi di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, proporzionale, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalita` del giudice costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, pertanto, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio di illegittimita` costituzionale potra` essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionatorio e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.
Massima n. 9479
L'art. 121, terzo comma, cod. strada, prevedendo una pena edittale fissa (di lire 800.000 di ammenda e 15 giorni d'arresto) per chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico consentito di oltre 30 quintali, non esorbita dai limiti posti dalla Costituzione alla potesta' punitiva. La misura della sanzione appare infatti, ragionevolmente rapportabile al tipo di illecito; la violazione sanzionata e` un illecito di pericolo posto a prevenzione di sinistri stradali che presuppongono lo svolgimento di un'attivita` normalmente lucrativa; le pene pecuniaria e detentiva non appaiono sproporzionate in relazione al contenuto tipico dell'illecito, e del resto porre in discussione la generale "proporzionalita`" fra il tipo di illecito ed il livello sanzionatorio significherebbe sovrapporre altre valutazioni di merito a quella operata dal legislatore nell'ambito di una sua competenza esclusiva. Le differenze, che pure si ravvisano fra i casi rientranti nella previsione legislativa, non appaiono poi nella specie di tal rilievo da imporre formali diversificazioni nella sanzione. Non e` invero irrazionale l'equiparazione tra fatti dolosi e colposi, attesa la funzione preventiva o cautelare del divieto inteso a sollecitare i piu` scrupolosi controlli sui carichi trasportati; mentre l'irrilevanza della misura dell'eccesso oltre i 30 quintali trova giustificazione nella di per se` notevolissima eccedenza di carico al di sopra della quale e` integrata la contravvenzione; eccedenza tale da far ritenere trascurabili ulteriori variazioni in aumento. D'altra parte, e` sempre possibile applicare le circostanze aggravanti (compresa quella dell'art. 26, secondo comma, cod. pen.) e attenuanti (comprese le generiche), in modo da poter adeguare la sanzione ai piu` rilevanti tra i profili della personalita` dell'imputato ed a qualsiasi profilo, oggettivo e soggettivo, che appaia meritevole di considerazione. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 121, terzo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313). - cfr. S. nn. 67/1963, 12/1966, 104/1968, 113/1968, 118/1973.
Massima n. 16537
In senso contrario alla ammissibilita` di "pene fisse" non sono utilmente invocabili i principi sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale. Censure di tal genere, infatti, confondono il piano delle condizioni formali dell'esercizio dell'attivita` difensiva e della funzione giurisdizionale, con il piano della struttura o contenuto delle norme sostanziali da applicare in sede giurisdizionale. Principi attinenti alla forma della giurisdizione, al rapporto fra giudice e legge, che e` questione logicamente e giuridicamente rapportabile ad un diverso ordine di principi. La natura vincolata o discrezionale delle operazioni da compiere dall'applicatore del diritto incide sul modo di svolgimento e motivazione, non invece sulla praticabilita` e la natura di una funzione istituzionale, che incorpora in via di principio sia vincoli tassativi sia ambiti di discrezionalita`, rimettendosi la scelta fra le diverse tecniche legislative (salvi ulteriori, diversi vincoli costituzionali nelle diverse materie) alla legge stessa cui i giudici "sono soggetti". (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., dell'art. 121, terzo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 legge 5 maggio 1976 n. 313, nella parte in cui punisce in misura edittale fissa, con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto, chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dal l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 101 e 102 Cost. sollevate dai Pretori di S. Donà di Piave, Udine, Adria, Città della, San Vito al Tagliamento, Biella, Agordo, Piana degli Albanesi, Portogruaro, Cento, Porto Torres, Pattada, Città di Castello, Sorgono, Cervignano, Piacenza, Codogno, Grosseto, Cervignano del Friuli, Casalmaggiore, Codroipo, Pergine Valsugana, Trento, Gemona del Friuli, Piombino, Massa, Empoli, Castelfranco Veneto, Grumello del Monte nonché dal Tribunale di orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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