Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1979
Corte cost., sent. 1° agosto 1979, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 700, codice di procedura civile
- art. 9, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- art. 11, legge n. 604 del 15 luglio 1966
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 35, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 37, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 10, Costituzione
Massime
Massima n. 9932
E' inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalita` dell'art. 700 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. con riguardo alle ipotesi in cui sia sollevata questione di legittimita` di norme, la cui applicazione forma oggetto della controversia di merito e, poi, della sentenza (ad assicurare provvisoriamente gli effetti della quale sono indirizzati i provvedimenti d'urgenza), perche` non l'art. 700 c.p.c, ma gli artt. 23 e 24 l. 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il rilievo incidentale delle questioni di legittimita` costituzionale, potrebbero frapporre ostacolo alla deliberazione di tali questioni ad opera del giudice, chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.
Massima n. 9933
Preliminare alla verifica dell'ammissibilita` degli incidenti di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 10, comma primo, 36, comma primo, 37 e 38 Cost. - del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, l. 15 luglio 1966, n. 604, 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 l. 4 aprile 1952, n. 218, e` l'accertamento (omesso nelle fattispecie) del primo dei requisiti previsti dall'art. 11 della l. n. 604 del 1966, cioe` dell'impiego, da parte dei datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque dipendenti; ne` al fine di colmare la lacuna dei provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza numerica e` nozione di fatto che, per rientrare nella comune esperienza, non deve formare oggetto di prove ritualmente proposte perche` il giudice lo ponga a base della decisione. Invero una cosa e` la prova e altra e` il giudizio; ne` la Corte cost. puo` sostituirsi ai giudici a quibus nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalita` sulla base della ipotizzata notorieta` dell'impiego di piu` di trentacinque dipendenti. Gli atti pertanto vanno restituiti ai giudici a quibus per un nuovo giudizio di rilevanza e perche` si verifichi se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970, sinora sviluppata sulla distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza, anche alla questione di legittimita`. Rispetto alla sopravvenuta l. 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita` di trattamento tra uomini e donne, il cui art. 4, comma secondo ammonisce che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita` lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente comma" (scilicet: comunicazione per la continuazione dell'attivita` da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia) si dovra` verificare se la posizione delle lavoratrici - che hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno di eta` e che potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della pronuncia di nullita` del licenziamento e lo jus superveniens - sia da inquadrare nella fattispecie descritta nel comma secondo del precitato art. 4 (e questa verifica non rientra nelle funzioni istituzionali della Corte).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i quattro procedimenti
1. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità dell'art. 700 c.p.c., sollevata dal pretore di Genova con la ordinanza 18 novembre 1977 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella controversia tra Torre Maria e soc. Italsider;
2. - Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano, di Genova e di Bologna, che hanno sollevato altre questioni di costituzionalità con le ordinanze menzionate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Gostituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze