Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1977

Corte cost., sent. 20 aprile 1977, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1977
Data di deposito
20 aprile 1977
Data di decisione
13 aprile 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:62

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • tab.all.B, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • tab.all.F, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • tab.all.D, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • tab.all.A, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • tab.all.E, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • tab.all.C, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • tab.A, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • art. 4, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • art. 9, tab.all.f, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • art. 4, tab.all.f, legge n. 319 del 22 luglio 1975
  • art. 444, legge n. 533 del 11 agosto 1973

Parametri

Massime

Massima n. 8784

Il sistema pensionistico previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a favore degli avvocati e procuratori, secondo cui, indipendentemente dalla diversita' quantitativa delle prestazioni contributive, la pensione viene ad essere livellata per ciascun soggetto, non contrasta con il principio di eguaglianza, in quanto non da' origine ad una unicita' di trattamento di carattere irrazionale. Invero trattasi di un sistema pensionistico di natura retributiva e non contributiva, collegato ad una gestione collettiva e non a prestazioni contributive individuali, al cui finanziamento concorrono notevoli apporti, mediante applicazione di marche da parte di utenti del servizio giudiziario per il rilascio di certificati ed altri contributi ripetibili a carico delle parti soccombenti. La pensione viene ad assumere in tal modo carattere di pensione di categoria che rientra, nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarieta' sociale cui si richiama l'art. 2 Cost., restando cosi' superato nella specie il concetto di mutualita' per espandersi in quello di previdenza sociale, che unitariamente concepita, attua una collaborazione per la difesa contro l'invalidita' e la vecchiaia. Non e' pertanto accoglibile l'assunto di irrazionalita' del detto sistema pensionistico e la relativa questione concernente la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. deve essere dichiarata infondata, non potendosi neppure in contrario argomentare la disarmonia del detto sistema rispetto a quello previsto per altre categorie, dato che non sussiste omogeneita' fra sistema e sistema dovendosi ogni valutazione ricondurre all'interno e non all'esterno della singola categoria.

Massima n. 8785

Il sistema di contribuzione indiretta previsto dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a carico dei professionisti in relazione alla prestazione della loro attivita' professionale mediante l'applicazione di marche di valore proporzionale ai diversi gradi di giurisdizione riflette contributi "lato sensu" giudiziari gravanti su soggetti che fruiscono divisibilmente del servizio giudiziario e, come tali, vanno esclusi dall'assoggettamento al principio della capacita' contributiva, che ha riguardo soltanto alle contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si puo' determinare divisibilmente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del detto sistema in relazione alle contribuzioni predette, sollevata per pretesa violazione dell'art. 53 Cost..

Massima n. 8786

La contribuzione diretta proporzionale al reddito professionale prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a carico degli avvocati e procuratori integra una imposizione di natura indubbiamente tributaria, rivestendo quel carattere di indivisibilita' che costituisce presupposto necessario per l'operativita' del principio di proporzionalita' contributiva sancito dall'art. 53 Cost.. Tale principio riflette il necessario collegamento proporzionale di qualsiasi forma di imposizione tributaria con l'idoneita' del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria desumibile dall'esistenza del presupposto economico relativo, identificabile con qualsiasi indice concretamente rivelatore di ricchezza, senza che spetti al giudice di legittimita' delle leggi valutare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario, salvo il controllo sotto il profilo della arbitrarieta' delle norme. La pretesa sproporzione fra contribuzione e reddito che deriverebbe dalla scomposizione settoriale dei redditi del professionista operata commisurando le dette aliquote progressive sul reddito professionale indipendentemente dalla considerazione di altri redditi eventuali non contrasta col principio della capacita' contributiva come sopra enunciata, trattandosi, in ogni caso, di contribuzioni commisurate progressivamente ad una fonte di ricchezza concretamente esistente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' sollevata per pretesa violazione dell'art. 53 Cost. in relazione al sistema di aliquote progressive proporzionali al reddito professionale previsto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1975.

Massima n. 8787

Il sistema pensionistico posto dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a favore degli avvocati e procuratori ha carattere socio-previdenziale diffuso unitario e compensativo, e raggiunge le misure previste in base a concorrenti calcoli attuariali, e cio' e' sufficiente ad escludere la fondatezza del preteso contrasto della legge suddetta con l'art. 36 Cost..

Massima n. 8788

Il sistema pensionistico posto dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a favore degli avvocati e procuratori ha carattere socio-previdenziale diffuso unitario e compensativo, e raggiunge le misure previste in base a concorrenti calcoli attuariali, e cio' e' sufficiente ad escludere la fondatezza del preteso contrasto della legge suddetta con l'art. 38 Cost..

Massima n. 8789

La decurtazione dell'ammontare della pensione prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a danno degli avvocati e procuratori che conservino l'iscrizione all'albo non contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto la pretesa differenza di trattamento che ne deriverebbe a scapito dei professionisti meno abbienti concreta una censura che va oltre i limiti del rapporto pensionistico con riferimenti di mero fatto soggettivi e variabili. Comunque, la eventuale rinuncia all'esercizio professionale, investendo scelte personali e contingenti, non incide sulla liberta' del cittadino di partecipare col proprio lavoro allo sviluppo della societa', garantita dall'art. 3, secondo comma, Cost..

Massima n. 8790

La decurtazione dell'ammontare della pensione prevista dalla legge 22 luglio 1975, n. 319 a danno degli avvocati e procuratori che conservino l'iscrizione all'albo non contrasta con l'art. 4 Cost. perche' investe scelte personali e contingenti che non incidono sulla liberta' del cittadino di partecipare col proprio lavoro allo sviluppo della societa'.

Massima n. 8791

Con la legge 22 luglio 1975, n. 319, e' prevista per gli avvocati e procuratori ultrasettantenni cancellati dall'albo la pensione di L. 220.000 mensili, mentre tale misura risulta ridotta a L. 150.000 per i professionisti infrasettantenni e per coloro che, ultrasettantenni, conservino pero' l'iscrizione all'albo. In tale modo, a situazioni gia' dapprima riconosciute diseguali per diversita' di eta', e come tali incidenti sulla misura della pensione di base, si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato contrastante con la premessa di una differente capacita' di lavoro produttivo dovuta al naturale regresso di questa capacita' per l'avanzare dell'eta'. Cio' da' luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti di interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto, e risulta cosi' violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non ammissibile parita' di trattamento nonostante situazioni disuguali.

Massima n. 8792

Con la legge 22 luglio 1975, n. 319, e' prevista per gli avvocati e procuratori ultrasettantenni cancellati dall'albo la pensione di L. 220.000 mensili, mentre tale misura risulta ridotta a lire 150.000 per i professionisti infrasettantenni e per coloro che, ultrasettantenni, conservino pero' l'iscrizione all'albo. In tal modo, a situazioni gia' dapprima riconosciute diseguali per diversita' di eta', e come tali incidenti sulla misura della pensione di base, si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato contrastante con la premessa di una differente capacita' di lavoro produttivo dovuta al naturale regresso di questa capacita' per l'avanzare dell'eta'. Cio' da' luogo ad una discrasia e l'irrazionale abbassamento per decurtazione del livello normale della pensione in danno degli ultrasettantenni cosi' concretato altera i confini della congruita' e dell'adeguatezza della pensione stessa, contrastando con l'art. 38 della Costituzione.

Massima n. 8793

Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro e della controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. senza che nell'ordinanza di rinvio sia prospettato, esplicitamente od implicitamente, alcun motivo, la Corte dichiara la questione inammissibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 444 legge 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Vercelli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità dell'intera legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, e tabelle annesse, questione sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38 e 53 della Costituzione;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.4 e 9 della predetta legge 22 luglio 1975, n. 319, in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3), nella parte in cui, per le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e per le pensioni di invalidità, è stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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