Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1977

Corte cost., sent. 5 gennaio 1977, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1977
Data di deposito
5 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 847 del 27 maggio 1929
  • art. 1, legge n. 810 del 27 maggio 1929
  • art. 34, comma 4, e ss., concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 34, comma 6, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 34, comma 5, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
  • art. 12, legge n. 2963 del 9 dicembre 1928
  • legge n. 810 del 27 maggio 1929
  • legge n. 848 del 27 maggio 1929
  • concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 8657

Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quarto e seguenti dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810) - per cui e' da escludere che la rinunzia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico nelle cause matrimoniali sia stata resa operante dall'art. 17, essendosi gia' prodotta la riserva a favore del giudice ecclesiastico con la inserzione nel nostro ordinamento dell'art. 34 Concordato, cosi' come disposta in forza del citato art. 1 legge 810 del 1929 -, finisce per risultare priva di effetti una eventuale declaratoria di illegittimita', con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiche' rimarrebbe ugualmente ferma l'applicabilita' dei precetti contenuti nei predetti commi quarto e seguenti dell'art. 34, cosi' come sono stati immessi nell'ordinamento italiano dall'art. 1 della legge 810 del 1929. Pertanto, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti Cost. - sotto il profilo che, per effetto della rinunzia alla giurisdizione, verrebbero resi esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorita' ecclesiastiche, emessi in violazione dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale.

Massima n. 8658

Stante la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), ed i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato stesso (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), finisce per risultare irrilevante una eventuale declaratoria di illegittimita', con conseguente caducazione, dell'art. 17 poiche' resterebbero egualmente in vigore le norme da esso riprodotte contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34, cosi' come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929. Pertanto, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, 7 e 29 Cost. (congiuntamente ed in stretta correlazione con altre riguardanti lo stesso articolo) - in quanto impone di rendere esecutive anche pronunzie di nullita' per cause, come la riserva mentale, non previste dalla legge italiana e in definitiva corrispondenti ad un tipo di matrimonio che sarebbe contrastante con quello riconosciuto e garantito dalla Costituzione con norme esprimenti un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Cfr.: sent. n. 108 del 1957.

Massima n. 8659

La corrispondenza del contenuto normativo non toglie che possa presentarsi diversa, nella gerarchia delle fonti, la posizione degli atti che contengono le stesse norme e, di riflesso, il grado di queste. Non e' pertanto abnorme che, mentre l'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia (cosi' come le disposizioni della legge n. 810 del 1929) ebbe a godere in passato della speciale garanzia conseguita in base all'applicazione dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2963, e gode attualmente della "copertura costituzionale" fornita dell'art. 7, secondo comma, Cost.; l'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), che riproduce le formule dei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, contiene, invece (cosi' come gli altri articoli della stessa legge e quelli della n. 848 del 1929), norme che risultano da una legge "ordinaria" nel senso piu' proprio dell'espressione, la cui legittimita' costituzionale non deve essere necessariamente valutata soltanto in relazione ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma e' verificabile in riferimento a tutti i singoli precetti della Costituzione, nonche' eventualmente anche alle norme dello stesso Concordato.

Massima n. 8660

Le norme contenute nel Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia sono estranee all'ordinamento statale in quanto norme pattizie, non gia' in quanto si considerino immesse nell'ordinamento italiano a seguito dell'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810. Cfr.: sent. n. 30 del 1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), sollevate dalla Corte suprema di cassazione a sezioni unite e dalle Corti di appello di Torino e di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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