Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1976

Corte cost., ord. 24 novembre 1976, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/1976
Data di deposito
24 novembre 1976
Data di decisione
12 novembre 1976
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 148, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
  • art. 7, legge n. 724 del 10 dicembre 1975
  • legge n. 907 del 17 luglio 1942
  • art. 20, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
  • art. unico, decreto-legge n. 104 del 20 aprile 1974
  • art. 2, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 8586

Vanno restituiti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 41 e 43 Cost. - degli artt. 45 e ss. legge 17 luglio 1942, n. 907 (monopolio del sale e dei tabacchi), e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, nonche' degli artt. 148 legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), e 66 legge n. 907 del 1942, essendo entrata in vigore la legge 10 dicembre 1975, n. 724, per cui si appalesa necessario - in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 della stessa - che detti giudici accertino se sussista ancora la rilevanza delle proposte questioni.

Massima n. 8587

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 cod. pen. - per preteso contrasto con l'art. 3 Cost. -, e del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (recante modifica all'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc. pen. sul ricorso per cassazione) - per assunta violazione degli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, Cost. -, avendole la Corte, con le sentt. nn. 164 e 184 del 1974, ritenute non fondate e non essendo stati addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi profili che possano indurre a discostarsi da tali decisioni. Conformi: ordinanze nn. 279 del 1974, 89/1976, 144/1976, 182/1976, 245/1976 e 249 del 1975 e 62 del 1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di Ferrara, di Como e di Locri e della Corte suprema di cassazione; b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe del tribunale di Ferrara;

ordina che gli atti relativi alle dette ordinanze vengano restituiti ai tribunali di Ferrara, di Como e di Locri ed alla Corte suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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