Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1975

Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1975
Data di deposito
6 marzo 1975
Data di decisione
20 febbraio 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 260, codice penale militare di pace
  • art. 370, codice penale militare di pace
  • art. 14, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
  • art. 387, codice penale militare di pace
  • art. 13, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 7677

E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui subordina la procedibilita' per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole. La norma impugnata, infatti, non crea affatto un privilegio a favore dei militari poiche' l'attribuzione al comandante del corpo del potere di scelta fra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale poggia sulla considerazione che vi sono dei casi in cui per la scarsa gravita' del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione militare potrebbe causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello del reato stesso. E d'altro canto l'esclusione del diritto di querela mentre e' giustificata dal fatto che nei reati militari e' sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio (e quindi una lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela) non puo' dirsi che comporti una ingiustificata disparita' in ordine alla tutela del diritto all'integrita' fisica delle persone di reati commessi da militari che per il diritto penale comune sarebbero perseguibili a querela, poiche' non manca di certo all'interessato l'azione per far valere, in altra sede, i propri diritti ove la richiesta non sia inoltrata.

Massima n. 7678

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 370, 387 cod.pen.mil. pace e degli artt. 13 e 14 R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 370 e 387 del codice penale militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sollevate dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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