Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1975
Corte cost., sent. 6 marzo 1975, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1975
- Data di deposito
- 6 marzo 1975
- Data di decisione
- 20 febbraio 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, codice penale militare di pace
- art. 370, codice penale militare di pace
- art. 14, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
- art. 387, codice penale militare di pace
- art. 13, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
Parametri
Massime
Massima n. 7677
E' infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui subordina la procedibilita' per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole. La norma impugnata, infatti, non crea affatto un privilegio a favore dei militari poiche' l'attribuzione al comandante del corpo del potere di scelta fra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale poggia sulla considerazione che vi sono dei casi in cui per la scarsa gravita' del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione militare potrebbe causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello del reato stesso. E d'altro canto l'esclusione del diritto di querela mentre e' giustificata dal fatto che nei reati militari e' sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio (e quindi una lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela) non puo' dirsi che comporti una ingiustificata disparita' in ordine alla tutela del diritto all'integrita' fisica delle persone di reati commessi da militari che per il diritto penale comune sarebbero perseguibili a querela, poiche' non manca di certo all'interessato l'azione per far valere, in altra sede, i propri diritti ove la richiesta non sia inoltrata.
Massima n. 7678
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 370, 387 cod.pen.mil. pace e degli artt. 13 e 14 R.D. 9 settembre 1941, n. 1022.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 370 e 387 del codice penale militare di pace e degli artt. 13 e 14 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sollevate dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Cortina d'Ampezzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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