Corte costituzionale
Sentenza n. 237/1975
Corte cost., sent. 30 ottobre 1975, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 237/1975
- Data di deposito
- 30 ottobre 1975
- Data di decisione
- 22 ottobre 1975
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:237
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 8103
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi localita' del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.
Massima n. 8104
Nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di legittimita' costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti di cui all'art. 3 della Costituzione, possono eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime e non certamente in ordine alle prime, che dettano una disciplina comune a tutti i cittadini. Conforme: sent. n. 80 del 1972.
Massima n. 8105
Nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore puo' adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obiettivamente diverse. La valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ipotizzato tale diversita' e' incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria. Alla luce di tali principi, costantemente ribaditi dalla Corte, non e' accettabile l'affermazione che la distinzione operata, con l'art. 721 del codice penale, con il quale l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le caratteristiche che differenzierebbero il gioco d'azzardo, facendone un reato, da ogni altro tipo di gioco, non sarebbe in regola con l'art. 3 Cost., in quanto ogni tipo di gioco presenterebbe identici aspetti di aleatorieta' e motivi di lucro. Se e' vero infatti che in ogni tipo di gioco puo' innestarsi un fine di lucro, non v'e' dubbio che l'aleatorieta' varia col variare del gioco stesso e puo' assumere una incidenza diversa, piu' o meno accentuata se non addirittura esclusiva o quasi.
Massima n. 8106
La tutela garantita dall'art. 14 della Costituzione non si estende a quei divieti che la legge penale puo' imporre al cittadino circa l'uso del luogo adibito a domicilio quando l'uso (nella specie gioco d'azzardo) sia penalmente illecito.
Massima n. 8107
la liberta' sancita dall'art. 17 e il diritto consacrato nell'art. 18 della Costituzione ben possono trovare dei limiti nella esigenza di prevenzione e di sicurezza sociale e di giustizia (nella specie, riguardo al giuoco d'azzardo).
Massima n. 8108
Come la Corte ha in piu' pronunce riconosciuto, non contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione dell'utilita' sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana. Pertanto, per gli aspetti propri del gioco d'azzardo, e' da escludere che l'art. 720 cod. pen., nel punirne la partecipazione in circoli privati di qualsiasi specie, oltrepassi tali limiti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Viadana indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972;
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 720 del codice penale, sollevate dal pretore di Pesaro e dal pretore di Avigliano, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 14, 17, 18 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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