Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1975

Corte cost., sent. 8 luglio 1975, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1975
Data di deposito
8 luglio 1975
Data di decisione
27 giugno 1975
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:188

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7962

Non sono di per se' in contrasto con il principio della legalita' dei reati e delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., le fattispecie criminose c.d. a forma libera, che richiamano, cioe', con locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'e' stato rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassativita'" della fattispecie non si risolve ne' si identifica nella (piu' o meno completa) "descrittivita'" della stessa. Limiti ben precisi al potere, rimesso al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di riferimenti in apparenza indeterminati contenuti nelle fattispecie criminose c.d. a forma libera, derivano dalla stessa correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di liberta', si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel bene e pertanto alla configurabilita' dell'illecito consistente nella sua violazione.

Massima n. 7963

Il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi piu' o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, e' da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 9 della Costituzione, ed e' indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art. 3 e dell'art. 20.

Massima n. 7964

Poiche' il sentimento religioso e' bene costituzionalmente rilevante, il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 C.P., legittimamente puo' limitare l'ambito di operativita' dell'art. 21: sempre che, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la piu' ampia liberta' di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il piu' generale principio dell'art. 21.

Massima n. 7965

Costituisce manifestazione della liberta' di far "propaganda" per una religione, a norma dell'art. 19 della Costituzione, dimostrarne la superiorita' nei confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti e i dogmi.

Massima n. 7966

Il vilipendio di una religione non si confonde ne' con la discussione su temi religiosi, cosi' a livello scientifico come a livello divulgativo, ne' con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; ne' con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Costituiscono, invece, vilipendio di una religione e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dall'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir cosi', fine a se' stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e percio' lesione della sua personalita') e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.

Massima n. 7967

Sono inammissibili per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405 del C.P., nonche' - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 dello stesso, giacche', ove la disparita' di trattamento risultante dal raffronto tra gli art. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare privo di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.

Massima n. 7968

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 del codice penale, in riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibili, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 del codice penale, nonché - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 dello stesso codice;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 403 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe;

c) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 403 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con l'ordinanza predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Testo integrale

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