Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1974

Corte cost., sent. 9 luglio 1974, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/1974
Data di deposito
9 luglio 1974
Data di decisione
27 giugno 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 799 del 2 agosto 1967
  • regio decreto n. 1016 del 5 giugno 1939
  • legge n. 799 del 2 agosto 1967

Parametri

Massime

Massima n. 7392

Non e' fondata l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che sancisce il divieto di caccia e uccellagione in fondo chiuso a carico del proprietario del fondo stesso, sollevata sul rilievo che il giudice a quo non deve fare applicazione della norma denunciata al rapporto controverso concernente la validita' di un contratto stipulato tra le parti nel 1967 e scaduto nel 1971, giacche' risulta dagli atti di causa che la validita' della convenzione avente ad oggetto la cessione di diritti di caccia, rimasta in sospeso a seguito della proibizione di legge, riprendera' efficacia in caso di accoglimento della sollevata eccezione di incostituzionalita' e lo stesso giudice nell'ordinanza di rinvio, ha precisato che il mantenimento della validita' della convenzione resta "subordinata alla verifica della legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge" n. 799 del 1967.

Massima n. 7393

Il diritto di caccia non ha carattere patrimoniale, ma costituisce un aspetto del diritto di liberta'.

Massima n. 7394

La cosiddetta liberta' di caccia non e' costituzionalmente garantita, ma e' una facolta' soggetta a disciplina pubblicistica la quale si articola in un complesso di limiti e divieti volti a tutelare l'incolumita' personale, a proteggere la fauna e a garantire le colture e i prodotti dei fondi.

Massima n. 7395

Il divieto di caccia ed uccellagione nei fondi chiusi anche nei riguardi del proprietario del fondo costituisce una limitazione della facolta' di esercitare la caccia con cui il legislatore ha voluto evitare che il proprietario potesse di fatto costituire una riserva nel proprio fondo chiuso senza assumerne gli obblighi e gli oneri relativi.

Massima n. 7396

Col divieto di caccia e uccellagione in fondo chiuso nei riguardi del proprietario del fondo - previsto dall'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799 - si e' realizzata una equiparazione di trattamento tra cacciatori proprietari e non proprietari per quanto attiene l'esercizio dell'attivita' venatoria.

Massima n. 7397

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento all'art. 44 della Costituzione formulata sul rilievo che il divieto di caccia ed uccellagione in fondo chiuso enunciato dalla norma pone i raccolti alla merce' della selvaggina e si risolve quindi in un danno per la proprieta', giacche' il legislatore, con un puntuale precetto contenuto nello stesso articolo, onde impedire che possano derivare danni alle colture da un notevole addensamento di animali selvatici in fondi chiusi, ha disposto che su richiesta dei proprietari interessati il Comitato provinciale della caccia effettua le catture di selvaggina necessarie per la protezione delle colture. Le lagnanze formulate in ordine alla tempestivita' ed adeguatezza degli interventi dei Comitati non riguardano il contenuto e l'idoneita' della norma allo scopo ma denunciano carenze della sua applicazione.

Massima n. 7398

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 44, 46 e 47 Cost. sollevata sul rilievo che il divieto di caccia ed uccellagione in fondo chiuso, sancito dalla norma, inciderebbe notevolmente nell'attivita' produttiva diretta alla creazione e gestione di allevamenti di animali, giacche' gli ultimi due commi dello stesso articolo 8 prevedono espressamente le facolta' in favore dei proprietari dei fondi chiusi di costituirsi in riserva privata o allestirvi allevamenti di selvaggina con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge.

Massima n. 7399

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, sollevata sulla premessa che, dovendosi gli animali selvatici da piede in fondo chiuso considerare di proprieta' del titolare del fondo, il divieto di caccia ed uccellagione anche a carico del proprietario del fondo, introdotto dalla citata norma, comporterebbe l'annullamento di tale diritto, mentre la cattura degli animali da parte dei comitati provinciali della caccia realizzerebbe una forma di espropriazione senza indennizzo. La Corte ha difatti gia' avuto occasione di affermare (sent. n. 55/1968) che il legislatore puo' regolare in modo particolare il contenuto del diritto di proprieta' quando cio' sia fatto per un'intera categoria di beni e per fini di interesse generale e poiche' queste condizioni ricorrono entrambe nel caso in esame non e' a parlarsi di espropriazione senza indennizzo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, contenente "Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche", sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal pretore di Firenze in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 42, 43, 44, 46 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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