Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1974
Corte cost., sent. 30 gennaio 1974, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1974
- Data di deposito
- 30 gennaio 1974
- Data di decisione
- 24 gennaio 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 216, n.2, codice penale
- art. 109, codice penale
- art. 204, codice penale
- art. 102, codice penale
- art. 217, codice penale
- art. 103, codice penale
- art. 105, codice penale
- art. 216, n.1, codice penale
- art. 204, comma 2, codice penale
- art. 204, comma 1, codice penale
- art. 642, codice di procedura penale 1930
- art. 646, codice di procedura penale 1930
- art. 208, codice penale
- art. 647, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 7012
E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.
Massima n. 7013
In base al riferimento della Costituzione (dato storico non revocabile in dubbio), nella materia de qua, al sistema esistente al momento della sua entrata in vigore, l'art. 25 Cost., sostanzialmente, ricalca le disposizioni del codice penale sui principi di legalita' e irretroattivita': rispettivamente, gli artt. 1 e 2 per la pena, e l'art. 199, per le misure di sicurezza. Quella della retroattivita' quale connotato delle misure di sicurezza e' percio' tesi palesemente erronea (da negarsi anche per la loro correlazione alla pericolosita', situazione per sua natura attuale).
Massima n. 7014
Nella realta' del sistema costituzionale alle pene e alle misure di sicurezza sono assegnate strutture e funzioni essenzialmente diverse.
Massima n. 7015
L'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza, proprio perche' queste ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., riguardo all'automatica irrogazione della misura di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro) per effetto della dichiarazione di professionalita' od abitualita' nel reato, prevista in combinato disposto dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 cod. pen., in base all'assunto che le misure di sicurezza, se ed in quanto correlate a fatti-reati, sarebbero in contraddizione con le "finalita' educative". Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 68 del 1967.
Massima n. 7016
Col prevedere negli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale (combinato disposto), l'irrogazione automatica della misura di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, il legislatore, nell'ambito della discrezionalita' consentitagli, ha ritenuto di attribuire generalizzata significazione, al fine della prevenzione criminale, agli elementi dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che tale uniforme significazione di pericolosita' giustifica l'adottata identica regola di giudizio: non certo in contrasto con il principio di eguaglianza, bensi' al fine di farne applicazione.
Massima n. 7017
La questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 103, 112 Cost. degli artt. 208 c.p., e 642, 646 e 647 c.p.p. - nelle parti in cui prevedono che resti sospesa l'efficacia del decreto di revoca di una misura di sicurezza per effetto del ricorso proposto dal P.M. - e' inammissibile per difetto di rilevanza, ove sia proposta nel corso di un processo in cui il giudice deve ancora decidere l'applicazione della misura di sicurezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, commi primo e secondo, 216, nn. 1 e 2, e 217 del codice penale, proposta dal pretore di Livorno, con ordinanze 22 aprile e 6 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3,25 e 27 della Costituzione;
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice penale, 642,646 e 647 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Livorno con ordinanza 22 aprile 1971, in riferimento agli artt. 3,13,102 e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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