Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1974

Corte cost., sent. 30 gennaio 1974, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1974
Data di deposito
30 gennaio 1974
Data di decisione
24 gennaio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:19

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7012

E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.

Massima n. 7013

In base al riferimento della Costituzione (dato storico non revocabile in dubbio), nella materia de qua, al sistema esistente al momento della sua entrata in vigore, l'art. 25 Cost., sostanzialmente, ricalca le disposizioni del codice penale sui principi di legalita' e irretroattivita': rispettivamente, gli artt. 1 e 2 per la pena, e l'art. 199, per le misure di sicurezza. Quella della retroattivita' quale connotato delle misure di sicurezza e' percio' tesi palesemente erronea (da negarsi anche per la loro correlazione alla pericolosita', situazione per sua natura attuale).

Massima n. 7014

Nella realta' del sistema costituzionale alle pene e alle misure di sicurezza sono assegnate strutture e funzioni essenzialmente diverse.

Massima n. 7015

L'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza, proprio perche' queste ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., riguardo all'automatica irrogazione della misura di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro) per effetto della dichiarazione di professionalita' od abitualita' nel reato, prevista in combinato disposto dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 cod. pen., in base all'assunto che le misure di sicurezza, se ed in quanto correlate a fatti-reati, sarebbero in contraddizione con le "finalita' educative". Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 68 del 1967.

Massima n. 7016

Col prevedere negli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale (combinato disposto), l'irrogazione automatica della misura di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, il legislatore, nell'ambito della discrezionalita' consentitagli, ha ritenuto di attribuire generalizzata significazione, al fine della prevenzione criminale, agli elementi dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che tale uniforme significazione di pericolosita' giustifica l'adottata identica regola di giudizio: non certo in contrasto con il principio di eguaglianza, bensi' al fine di farne applicazione.

Massima n. 7017

La questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 103, 112 Cost. degli artt. 208 c.p., e 642, 646 e 647 c.p.p. - nelle parti in cui prevedono che resti sospesa l'efficacia del decreto di revoca di una misura di sicurezza per effetto del ricorso proposto dal P.M. - e' inammissibile per difetto di rilevanza, ove sia proposta nel corso di un processo in cui il giudice deve ancora decidere l'applicazione della misura di sicurezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, commi primo e secondo, 216, nn. 1 e 2, e 217 del codice penale, proposta dal pretore di Livorno, con ordinanze 22 aprile e 6 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3,25 e 27 della Costituzione;

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 del codice penale, 642,646 e 647 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Livorno con ordinanza 22 aprile 1971, in riferimento agli artt. 3,13,102 e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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