Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1974
Corte cost., sent. 6 giugno 1974, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1974
- Data di deposito
- 6 giugno 1974
- Data di decisione
- 28 maggio 1974
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:166
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 322 del 5 aprile 1961
- art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7306
Va dichiarata la inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione, in situazione del tutto analoga, sia stata gia' ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza e non venga addotto alcun fondato argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo, senza prospettare nuovi profili, a criticare la precedente declaratoria di inammissibilita' con argomentazioni prive di pregio; uguale decisione va adottata allorche' il giudice a quo, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, non tiene conto che il giudizio di rilevanza gli impone il limite segnato dalla necessita' di definire il processo principale, per cui gli e' precluso rimettere gli atti alla Corte quando la risoluzione della questione incidentale risulti irrilevante a quei fini. (Inammissibilita', per mancanza di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 e dell'art. unico, comma primo, della legge 5 aprile 1961, n. 322 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27,, comma terzo, 53, comma primo, 97, comma primo, 98, comma primo, Cost. - per essere stata gia' dichiarata irrilevante, rispetto all'articolo unico della legge n. 322 del 1961, in quanto gli atti dei verbalizzanti e degli analisti conserverebbero la loro efficacia anche nell'ipotesi della emanazione di una sentenza di accoglimento; e, per quanto riguarda l'art. 77, comma primo, d.P.R. n. 162 del 1965, i poteri concessi agli uffici per i necessari accertamenti non resterebbero travolti da una pronuncia di illegittimita' riguardante l'attribuzione di percentuale sulle multe inflitte ai condannati). Cfr.: sent. n. 110 del 1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità, per mancanza di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), e dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961, n. 322 (Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario), questione sollevata con ordinanza 3 maggio 1972 del pretore di Cingoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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