Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1974

Corte cost., sent. 29 maggio 1974, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/1974
Data di deposito
29 maggio 1974
Data di decisione
16 maggio 1974
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:151

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 7275

Poiche' l'art. 56 della legge costituzionale n. 1 del 1971 (art. 106 del t.u. Statuto T.A.A.) ha mantenuto ferme le leggi regionali in vigore su materie trasferite alla competenza delle Provincie di Trento e Bolzano sino a che queste non abbiano a disporre diversamente, permane l'interesse della Regione ad impugnare leggi statali che abroghino leggi da essa a suo tempo emanate e che assumono riferibili alle materie trasferitele. Cfr.: gia' sent. n. 111 del 1972.

Massima n. 7276

Le provincie di Trento e Bolzano sono legittimate a ricorrere contro leggi statali che abroghino leggi a suo tempo emanate dalla Regione del Trentino-Alto Adige in materia che sia ormai divenuta di competenza provinciale per effetto delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1971.

Massima n. 7277

L'intervento dei Presidenti regionali e provinciali alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattino questioni che riguardino particolarmente gli enti da essi rappresentati, non puo' ritenersi prescritto anche con riferimento ad atti legislativi o comunque ricollegantisi quali presupposti al procedimento legislativo vero e proprio: convince in tal senso l'equiparazione, quanto alla "forza" o "valore" ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei decreti legge alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste ultime, la fungibilita' ed equipollenza di effetti tra le varie forme di iniziativa previste dall'art. 71 della Costituzione, che logicamente non consente di riservare un trattamento diverso a quella governativa (con ingresso cioe' dell'interesse qualificato delle Regioni nella fase della deliberazione consiliare) rispetto alle altre che pur potrebbero avere ad oggetto identica materia. E cio' risulta confermato anche dalla considerazione degli altri mezzi utili che l'ordinamento appresta alle Regioni per dare ingresso ai loro particolari interessi nello svolgimento della funzione legislativa spettante allo Stato nelle materie di sua competenza (autonomia, iniziativa legislativa, possibilita' di formulare voti e, per quanto riguarda la Sardegna, possibilita' di chiedere la sospensione di una legge in materia economica o finanziaria che risulti manifestamente dannosa all'isola).

Massima n. 7278

Sono inammissibili, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, le questioni aventi ad oggetto asserite violazioni di disposizioni costituzionali insuscettibili di concretare invasione di competenze statutariamente spettanti alle Regioni e alle Provincie ricorrenti.

Massima n. 7279

I principi che presiedono alla ripartizione della potesta' legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le Provincie autonome di Trento e Bolzano) sempre circoscritta a particolari materie quest'ultima residuale e quindi generale la prima - implicano la possibilita' che le leggi statali dispongano validamente l'abrogazione di leggi regionali (e provinciali): dove una materia non e' espressamente attribuita alla competenza regionale - si afferma, infatti, e si espande nella sua pienezza la potesta' legislativa dello Stato e persino nelle materie di competenza regionale, ove questa sia ripartita o concorrente, permane una competenza statale limitata alla posizione e successiva modificazione dei principi, mentre in ogni caso, anche quando si tratti cioe' di materie devolute a competenze regionali di tipo primario, resta pur sempre allo Stato il potere di dettare le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali o di dare attuazione legislativa agli obblighi internazionalmente assunti.

Massima n. 7280

Il principio di cui al n. 13 dell'art. 10, secondo comma delle leggi 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, come pure l'art. 74 del D.P.R. 29 novembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", hanno specifico riferimento al regime legale delle societa' ed alle azioni che queste sono autorizzate ad emettere, come risulta confermato dalla stessa rubrica del detto art. 74 che si intitola "nominativita' obbligatoria dei titoli azionari": e poiche' "la disciplina delle societa' non riguarda i soggetti di questa o quella attivita' economica, ma riguarda, in generale, le forme di esercizio collettivo dell'impresa" (cfr. gia' sent. n. 66 del 1961), essa non puo' non avere quel carattere unitario che soltanto l'essere posta dalla legislazione statale e' in grado di conferirle. Ad identica conclusione si perviene anche in base alla considerazione del nesso di strumentalita' dell'anzidetta normativa specificamente al regime delle azioni societarie con i fini della riforma tributaria, che soltanto la legislazione statale puo' validamente compiere dovendo il sistema tributario essere, almeno tendenzialmente, uniforme in tutto il territorio nazionale.

Massima n. 7281

Alla forza della legge statale inerisce la idoneita' ad abrogare, espressamente od implicitamente, qualsiasi norma che sulla materia che forma oggetto della legge stessa fosse per l'innanzi in vigore (non importa se validamente o meno), fatta eccezione delle norme di grado costituzionale ed entro i limiti - beninteso - da queste ultime eventualmente stabiliti per determinate ipotesi.

Massima n. 7282

L'eventuale riconoscimento di disposizioni regionali preesistenti e la loro conseguente convalida ad opera di successive leggi statali non e' di ostacolo alla abrogazione di esse da parte dello stesso legislatore statale, verificandosi l'effetto abrogativo indipendentemente dalla validita' o invalidita' delle norme su cui incide.

Massima n. 7283

Semplici leggi ordinarie dello Stato non possono legittimamente sanare i vizi di incostituzionalita' delle leggi regionali preesistenti operando uno spostamento di competenza normativa dallo Stato alle Regioni.

Massima n. 7284

Le sentenze costituzionali che dichiarano la non fondatezza della questione non producono effetti che trascendano quel determinato rapporto processuale in cui sono intervenute, ne' conferiscono alcun crisma di legittimita' alle disposizioni che ne formavano l'oggetto. Esse percio' non precludono la riproposizione della medesima questione, ne' impediscono alla Corte, ove cio' avvenga, di riprenderla in esame, pervenendo a diverse conclusioni.

Massima n. 7285

La disposizione di cui all'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria" non puo' intendersi come rivolta semplicemente alla emanazione di norme che realizzassero un adattamento della legislazione regionale al principio di nominativita' delle azioni societarie, salva sempre la competenza legislativa delle Regioni: dalla dizione testuale e dalla ratio della disposizione in esame risulta chiaro che l'intento del legislatore nel conferire la delega al Governo, e' stato quello di far cessare l'esistenza e la circolazione nel territorio nazionale di azioni al portatore emesse da societa' aventi in esso la loro sede ed e' anzi da rilevare che l'espressione adoperata non si riferisce alla "abrogazione" delle deroghe al riguardo stabilite da leggi regionali, ma alla loro "abolizione" che e' parola esprimente un concetto piu' forte.

Massima n. 7286

Nella controversia di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e l'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non vengono in considerazione problemi attinenti ai rapporti tra principi di fonte statale e normativa regionale, dal momento che la materia disciplinata dalle disposizioni impugnate era ed e' di esclusiva competenza dello Stato: per conseguenza si rivelano prive di fondamento le censure formulate con specifico riguardo agli articoli 4 e 51 dello Statuto speciale della Regione sarda.

Massima n. 7287

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria), e dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), proposte, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna.

Massima n. 7288

Sono infondate, in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 116 della Costituzione, 1, 5, n. 3, e 34, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, corrispondenti agli artt. 1, 9, n. 8 e 52, ultimo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unificato dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonche' agli artt. 14, lett. d, e 21 dello Statuto speciale per la Regione siciliana ed agli artt. 4, 51 e 47 dello Statuto speciale della Regione sarda, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, relativamente alle stesse norme, con i ricorsi delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria" e dell'articolo 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", proposte, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, con i ricorsi delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, indicati in epigrafe;

b) dichiara non fondate - in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 116 della Costituzione, 1, 5, n. 3, e 34, secondo comma, della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, corrispondenti agli artt. 1, 9, n. 8, e 52, ultimo comma (inesattamente indicato come 53), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unificato dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, nonché agli artt. 14, lett. d, e 21 dello Statuto speciale per la Regione siciliana ed agli artt. 4, 51 e 47 dello Statuto speciale della Regione sarda - le questioni di legittimità costituzionale proposte, relativamente alle stesse norme, con i ricorsi delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Sicilia e Sardegna, in epigrafe indicati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze