Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1972

Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1972
Data di deposito
15 marzo 1972
Data di decisione
9 marzo 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 296, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 296, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • art. 392, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6022

Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il principio del giudice naturale e' ispirato alla garanzia di obiettivita' ed imparzialita' del giudizio e, nella materia processuale penale, ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, nei limiti della cognizione sulla imputazione propria di ciascuna fase processuale e per i fini cui ciascuna fase e' preordinata.

Massima n. 6023

Nel sistema della istruzione formale, la delegazione (di cui all'art. 296, secondo comma C.P.C.) non comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di cognizione della causa che spettano al giudice istruttore delegante, ma deve essere inderogabilmente limitata al compimento di indagini probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo. Ne resta, conseguenzialmente, escluso non soltanto il potere di trarre elementi di valutazione in merito all'accusa ma anche di pronunziarsi in ordine alla rilevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati specificamente delegati o che dallo svolgimento di questi appaiono (interinalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni caso le perizie non assolutamente urgenti. La lettera della norma sopracitata, alludendo ad atti specificamente delegati, esclude la possibilita' di una delegazione generica e totale, donde l'illegittimita' della delega a procedere ad istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli l'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei confronti dell'imputato, e senza che indichi in modo specifico i mezzi istruttori da espletare "ratione loci" da altro giudice.

Massima n. 6024

La delegazione istruttoria, preveduta dall'art. 296, secondo comma C.P.P., non comporta sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione dell'istruttoria, nonche' la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato. Essa non incide sulla precostituzione del giudice (art. 25, primo comma Cost.) e non puo' incriminare il fondamentale principio della imparzialita' del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. La delegazione predetta e' inoltre preordinata ad obiettive esigenze di economia finanziaria e funzionale della Amministrazione della giustizia, la cui ricorrenza, in concreto, e' valutata dal giudice istruttore, in considerazione della importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio e con l'imparzialita' propria della funzione giurisdizionale. Pertanto la delega a procedere ad atti istruttori preveduta dall'art. 296, secondo comma del C.P.P. non viola il principio del giudice naturale enunciato dall'art. 25, primo comma della Costituzione.

Massima n. 6025

La nozione di giudice naturale enunciata nell'art. 25, primo comma Cost., non si cristallizza nella determinazione legislativa della competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a razionale valutazione dei disparati interessi in controversia.

Massima n. 6026

Non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per il fatto che in applicazione dell'art. 296, secondo comma, C.P.P. all'assunzione di talune prove proceda lo stesso giudice istruttore che ha formulato l'accusa e che ad altre indagini attenda, invece, per delega, il pretore. Da cio' non puo' desumersi ragione di diseguale trattamento, una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono affidate al giudice delegante e che la delegazione medesima risponde razionalmente ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Massima n. 6027

L'istituto della delega ha base nella legge ed appunto la legge demanda al pretore, "ratione loci", il compimento di quegli atti, che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in quanto escplicazione di poteri-doveri che sono espressione e specificazione e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potesta' giurisdizionale, non possono non implicare margini valutativi di adattamento della norma al caso concreto e in tali sensi, quindi, non possono non essere discrezionali. Simili atti non importano neppure modificazione e estensione delle funzioni del pretore che l'ordinamento giudiziario (art. 33) stabilisce con lato riferimento a tutte le norme di legge contenenti particolari attribuzioni (comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche della legge processuale penale). Con riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 296, secondo comma C.P.P., non puo' prospettarsi, quindi, alcun contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, Cost.

Massima n. 6028

Sono prive di fondamento le censure mosse in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, avverso il terzo comma dell'art. 296 C.P.P., nella parte in cui si dispone che per gli atti istruttori da compiersi nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice istruttore debba, senz'altro, richiedere il pretore (o, alternativamente, il giudice istruttore) del luogo, abilitandolo all'esercizio degli stessi poteri di cui al comma precedente, salvo che per ragioni di urgenza o per altro grave motivo non ritenga di procedere personalmente a tali atti.

Massima n. 6029

La norma di cui al secondo comma dell'art. 392 C.P.P. disciplina, con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P.M. in sede ordinaria o nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, (ai sensi dell'art. 13, primo comma del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404), fattispecie analoghe a quelle prevedute dall'art. 296 del codice di procedura penale. Cio' comporta che le ragioni addotte per la infondatezza delle censure mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per giungere ad eguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte contro l'art. 392, predetto. Per vero le differenze fra istruzione formale e istruzione sommaria non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento della istruzione sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero inquirente e pretore, si' da consentire una diversa interpretazione delle garanzie e dei precetti costituzionali che sono dettati negli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 296, secondo e terzo Comma, e 392, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dai pretori di Bitonto e di Sant'Agata di Militello, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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