Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1972
Corte cost., sent. 3 marzo 1972, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1972
- Data di deposito
- 3 marzo 1972
- Data di decisione
- 24 febbraio 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:42
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 5987
E' inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Forli', in riferimento all'art. 29 della Costituzione. (Specie: il pretore lamentava che il reato fosse perseguibile d'ufficio ma dagli atti risultava che la parte offesa aveva prodotto querela).
Massima n. 5988
La sanzione penale prevista dall'art. 570, c.p. trova sufficiente giustificazione nell'interesse pubblico all'osservanza dei comportamenti necessari a mantenere integra la compagine familiare, come e' stato ampiamente messo in rilievo nella sentenza n. 46 del 1970, dalla quale non vi e' motivo di discostarsi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale in riferimento agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, 2, 3, della Costituzione.
Massima n. 5989
Non contraddice ne' al principio di legalita' della pena ne' a quello di eguaglianza il fatto che il legislatore ricorra per l'individuazione di un fatto-reato a concetti extragiuridici diffusi o generalmente compresi nella collettivita' in cui il giudice opera.
Massima n. 5990
Riguardo alla censura di violazione degli artt. 2 e 29, interpretati nel senso che sarebbe da rilasciare ai coniugi l'autodeterminazione dei propri rapporti o l'autorganizzazione da essi ritenuta meglio idonea ad assicurare l'unita' della famiglia, e di conseguenza escludersi la procedibilita' di ufficio sancita dall'art. 570, deve farsi riferimento alla discrezionalita' del legislatore nello stabilire i modi e le forme del perseguimento delle violazioni degli obblighi di assistenza verso la famiglia, rimanendo al giudice costituzionale solo l'accertamento che gli uni e le altre non contrastino con l'esigenza della ragionevolezza.
Massima n. 5991
E' evidente il contrasto dell'abbandono con l'esigenza dell'unita' della famiglia. Ne' vale asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura dell'unita' spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione, poiche' proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti cod. civ., relative all'istituto della separazione personale.
Massima n. 5992
I limiti alla liberta' personale e di circolazione derivano, nel caso dell'art. 570 c.p., come in ogni altro caso di assoggettamento a ordinamenti speciali, dalla necessita' di adempimento dei doveri ad esso assoggettamento inerenti.
Massima n. 5993
All'insorgenza del reato ex art. 570 c.p. non e' sufficiente il solo fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere della coabitazione con l'altro, occorrendo invece che l'abbandono, pel suo carattere ingiustificato e definitivo, riveli la volonta' di non piu' adempiere gli obblighi dell'assistenza; da intendere pertanto in un senso specifico, non identificantesi necessariamente con l'omissione di qualcuno dei vari comportamenti imposti dagli artt. 143 e seguenti del codice civile. Dal che si deduce che deve rimanere affidato alla discrezionalita' del legislatore sottoporre a diverso trattamento la violazione dell'uno o dell'altro degli obblighi stessi. Non puo' pertanto essere ritenuto paradossale, che alle relazioni adulterine (le quali pure possono considerarsi contrastanti con il dovere di assistenza, se intenso in senso ampio) si facciano corrispondere solo sanzioni civili, per effetto delle sentenze di questa Corte n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, le quali hanno fatto cadere gli artt. 559 e 560 del c.p.; e cio' fino a quando la legge non dovesse disporre diversamente. L'autonomia della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 570 risulta appunto confermata dalla considerazione dell'ovvia applicabilita' di quest'ultimo, ove alla infedelta' si accompagnasse il non adempimento dell'assistenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Forlì, in riferimento all'art. 29 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale proposte dalle ordinanze in epigrafe dei pretori di Rogliano e di Borgo a Mozzano in riferimento, la prima, agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, e la seconda, agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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