Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1972
Corte cost., sent. 3 marzo 1972, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1972
- Data di deposito
- 3 marzo 1972
- Data di decisione
- 24 febbraio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 7, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- legge n. 1084 del 23 dicembre 1970
- art. 4, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 1, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 2, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 3, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 9, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 46, n. 1, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 20, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 47, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 24, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 14, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 19, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 16, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 26, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 37, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 22, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 30, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 20, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 31, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 25, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 35, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 27, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 23, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 15, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 34, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 17, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 32, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 38, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 2, legge n. 1084 del 23 dicembre 1970
- art. 33, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 36, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 21, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 29, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 39, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 28, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 6, comma 1, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 10, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 6, comma 3, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 11, comma 3, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 11, comma 4, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- titolo V, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 49, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 48, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- titolo V, capo III, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 55, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 41, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 62, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 58, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 58, comma 2, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 65, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 67, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 67, I parte, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Parametri
- art. 126, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 121, Costituzione
Massime
Massima n. 5960
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 39/71, 119/71, 120/71 e 121/71) per le regioni di nuova istituzione i termini per ricorrere contro le leggi statali debbono computarsi a partire dal momento della formazione delle rispettive giunte.
Massima n. 5961
Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali sono stati espressamente abrogati dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, che ne ha altresi' disposto nel suo art. 1, l'immediata cessazione di efficacia a tutti gli effetti; quest'ultima legge ha anche abrogato il secondo comma dell'art. 6 della precedente, sostituendovi una diversa formulazione.
Massima n. 5962
Gli artt. 9, 46, n. 1 e 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, risultano tacitamente abrogati per effetto della nuova disciplina introdotta rispettivamente dagli artt. 17 e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.
Massima n. 5963
Le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno esaurito la loro efficacia, per effetto dell'art. 2 della legge n. 1084 del 1970, che attribuiva loro valore transitorio, con l'entrata in vigore dei diversi statuti regionali.
Massima n. 5964
Le censure contenute in ricorsi proposti da alcune regioni contro disposizioni di leggi statali che abbiano cessato di esplicare efficacia per sopravvenuta abrogazione o per conclusione del periodo transitorio che ne delimitava il loro valore nel tempo non possono essere esaminate dalla Corte costituzionale, essendo cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse delle parti ricorrenti; cio' non esclude, peraltro, la eventualita' - dati i rapporti fra abrogazione e illegittimita' costituzionale - che la Corte possa decidere delle stesse censure, qualora esse siano proposte in via incidentale con riferimento ad attivita' svolte dalle stesse regioni durante il periodo di cui dette disposizioni erano efficaci.
Massima n. 5965
La disposizione di cui all'art. 123 Cost., nel prescrivere che gli statuti regionali debbano essere "in armonia", oltre che con la Costituzione, "con le leggi della Repubblica" ricomprende sia le ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel tit. V della Costituzione, e percio' anche a quelle poste dalle leggi ordinarie ivi espressamente richiamate, sia, ed a maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso piu' lato, a conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione: cio' e' confermato anche dal significato con il quale la formula "in armonia" e' stato adoperata nell'uso legislativo a livello costituzionale per designare il limite derivante alla legislazione regionale dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (cfr. artt. 3, ST. sardo, 2 ST. V.A., 4 St. T.A.A., 4, St. F.V.G.) ed anche, piu' recentemente, dai principi della legislazione statale sulle singole materia di competenza regionale bipartita (cfr. art. 5 St. F.V.G.). Per conseguenza non contrastano con l'art. 123 Cost. le disposizioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che siano specificative di principi costituzionali o che rendano espliciti principi fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli uni come gli altri sul contenuto degli Statuti.
Massima n. 5966
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato-persona nei rapporti con le regioni (cfr. sent. n. 13 del 1960) ed al quale d'altronde e' fatto preciso obbligo di operare tale presentazione nel termine di quindici giorni, non contrasta con l'art. 123 Cost., che si limita a stabilire che gli statuti deliberati dai Consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento.
Massima n. 5967
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che la presentazione al Parlamento dello statuto deliberato dal Consiglio regionale avvenga per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, non contrasta con l'art. 121 Cost., che riconoscendo che i Consigli regionali possono "fare proposte di legge alle Camere" prevede una semplice facolta' ed opera su di un piano diverso dalla norma in esame: quest'ultima, infatti, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, cosi' richiedendone la necessaria approvazione, nonche' l'ulteriore conseguenziale obbligo per il Presidente del Consiglio di investire il Parlamento su quanto in essi disposto.
Massima n. 5968
La disposizione di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale. Infatti, mancando fra la competenza legislativa dello Stato e quella delle regioni sulle anzidette materie una netta separazione e verificandosi al contrario un concorso fra le due fonti, l'uno ponendo e potendo successivamente modificare i principi fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori, bene puo' verificarsi l'abrogazione di precedenti norme regionali in conseguenza del subentrare nella legislazione statale di nuovi principi, espressi od impliciti che siano, ove ricorrano gli estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Massima n. 5969
La disposizione di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi principi, non esclude che quando il contrasto non si configuri in termini di vera e propria incompatibilita' possa proporsi una questione di legittimita' costituzionale, essendo la legislazione regionale costituzionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali.
Massima n. 5970
La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che il rifiuto di approvazione da parte del Parlamento di uno statuto regionale sia comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione debba deliberare il nuovo statuto, non contrasta con l'autonomia statutaria riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni: infatti, la comunicazione del rifiuto per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce semplice corollario del sistema di presentazione dello statuto adottato dal primo comma dello stesso art. 6; l'obbligo per la regione di deliberare il nuovo statuto discende a sua volta dall'art. 123 Cost. che impone ad ogni regione di avere un proprio statuto approvato dal Parlamento; infine, la disposizione in esame non vieta che le regioni interessate possano contro il rifiuto di approvazione dello statuto eventualmente esperire i rimedi loro spettanti, in forza di altre norme, a tutela della propria potesta' di autorganizzazione.
Massima n. 5971
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che prescrivono le formule di promulgazione delle leggi regionali non contrastano con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche', come si desume dal raffronto del contenuto di dette formule con l'art. 127 Cost., tali disposizioni si limitano a fare applicazione del principio generale che la formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del procedimento - inteso in senso largo - della loro formazione.
Massima n. 5972
La legge 10 febbraio 1953, n. 62, puo' validamente disporre al Capo II del suo Titolo V in tema di controlli dello Stato sull'amministrazione regionale, anche stabilendo norme particolari e di dettaglio, poiche' la materia e' riservata, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 125 Cost., alla competenza legislativa dello Stato.
Massima n. 5973
Le disposizioni di cui agli artt. 48 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, fissando il quorum della maggioranza assoluta affinche' le deliberazioni amministrative regionali divengano esecutive dopo essere state rinviate dalla Commissione di controllo, ovvero affinche' siano immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza, non contrastano con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' integrano senza dubbio un aspetto della disciplina dei controlli prevista dall'art. 125 Cost., determinando nel primo caso a quali condizioni di controllo sospensivo di merito sia superabile, precisando nel secondo caso i termini e le modalita' dell'esercizio del controllo di legittimita' sulle deliberazioni dichiarate urgenti.
Massima n. 5974
L'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva testualmente alla legge dello Stato di regolare il modo di composizione dei comitati regionali chiamati ad esercitare i controlli sugli enti locali minori: infatti, la locuzione "legge della Repubblica", ivi adoperata, sta certamente a significare "legge dello Stato", analogamente a quanto si riscontra abitualmente nelle altre disposizioni comprese entro il Tit. V della parte II della Costituzione (cfr. ad es. l'art. 117, ultimo comma, l'art. 118, primo comma, l'art. 119, commi primo ed ultimo, ecc.).
Massima n. 5975
L'intera materia dei controlli sugli enti locali, non essendo materia statutaria poiche' manifestamente non rientra nella "organizzazione interna delle Regioni", ne' essendo prevista tra le potesta' legislative elencate nell'art. 117 Cost., o comunque inclusa nell'una o nell'altra di esse, non risulta attribuita dalla Costituzione - nonostante qualche perplessita' cui potrebbe dar luogo la dizione letterale dell'art. 130 confrontata con quella dell'art. 125 - ad alcuna tra le competenza normative regionali: o poiche' nel sistema costituzionalmente adottato non si danno competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite in Costituzione od in altra legge costituzionale, non e' ipotizzabile una attribuzione di potesta' normativa operata implicitamente dall'art. 130 Cost., nel conferire ad un organo della Regione le funzioni di controllo sugli atti degli enti locali.
Massima n. 5976
L'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinando il modo di elezione da parte dei Consigli regionali degli esperti destinati a far parte dei Comitati per il controllo sulle provincie, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' incide sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo di controllo, riservata secondo l'art. 130 Cost., alla competenza della legge statale.
Massima n. 5977
L'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel prescrivere che il controllo sugli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 della stessa legge, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria ed appare, oltre tutto, perfettamente logico, dal momento che dette funzioni non cessano di essere imputabili alle regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato delegato ad altro ente, come e' confermato dai commi secondo e terzo dello stesso art. 62 che non mancano di dettare norme a tutela dell'interesse delle amministrazioni regionali deleganti al corretto esercizio delle attivita' delegate.
Massima n. 5978
L'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel disporre che agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali sia attribuita una indennita' per ogni giorno di seduta, non contrasta con le norme costituzionali che garantiscono alle regioni autonomia statutaria, poiche' altro non fa che escludere, in applicazione di un principio di buona amministrazione, che tra le regioni e gli esperti possa comunque costituirsi, anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio suscettibile tra l'altro di lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni.
Massima n. 5979
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella parte in cui prescrive che le modalita' dell'indennita' giornaliera da corrispondere agli esperti membri dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali siano determinate "nel regolamento": infatti, anche a prescindere dall'ambiguita' di rinvio ad un regolamento non meglio precisato, la legge statale non puo' validamente prestabilire, senza ledere l'autonomia statutaria costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali, quale sia lo strumento idoneo e legittimo per la fissazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalita' dell'indennita' in esame.
Massima n. 5980
L'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel porre l'obbligo per le regioni di provvedere all'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali o delle amministrazione dello Stato, opera come norma termporanea unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impianto degli uffici regionali, per cui non si pone in contrasto con il par. VIII delle disp. trans. e finali della Costituzione il quale, stabilendo la medesima regola, fa salvi tuttavia i casi di necessita'.
Massima n. 5981
La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici che l'art. 117, primo alinea, Cost., attribuisce alla potesta' legislativa delle Regioni, entro il limite - oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, nonche' degli obblighi internazionali dello Stato - dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali: per conseguenza l'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nel fissare il principio che vieta alle regioni di disporre per il personale di ruolo regionale un trattamento economico piu' favorevole di quello spettante al personale statale, non invade la competenza legislativa regionale ne', d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, che' anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministrazione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici.
Massima n. 5982
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 67, prima parte, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale: infatti, ove la legge regionale dovesse uniformarsi alle norme, anziche' ai principi di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo, mentre se la disposizione in oggetto fosse da interpretare come avente riferimento ai principi sarebbe pleonastica, poiche' il limite dei principi della legislazione statale sul pubblico impiego gia' deriva dalla prima parte dell'art. 117 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, limitatamente alle parole "nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 6, primo e terzo comma, 10, 11, terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 56, 59, 60, 61 e 62 della legge predetta, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 65, in riferimento alla VIII disposizione transitoria della Costituzione;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, comma secondo, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19 a 39, 46, n. 1, e 47.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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