Corte costituzionale
Sentenza n. 172/1972
Corte cost., sent. 12 dicembre 1972, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/1972
- Data di deposito
- 12 dicembre 1972
- Data di decisione
- 5 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:172
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 3, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 502, codice di procedura penale 1930
- art. 21, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 389, codice di procedura penale 1930
- art. 504, codice di procedura penale 1930
- art. 21, comma 4, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 6399
Il particolare mezzo usato per commettere certi reati puo' costituire non ingiustificato motivo perche' essi siano perseguiti con una procedura piu' semplice e rapida. E' questo il caso del rito direttissimo prescritto, nell'interesse stesso della stampa, per l'immediato accertamento del fondamento delle accuse relative a reati commessi per mezzo di essa, e l'eventuale immediata declaratoria di innocenza, dall'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Massima n. 6400
Poiche' la legge (art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47) inequivocabilmente esige che per ogni reato commesso col mezzo della stampa si proceda a giudizio direttissimo, non puo' dirsi che manchi, in materia, una disciplina processuale prestabilita, ne' che l'atto con cui l'imputato venga per tali reati tratto a giudizio sia sostanzialmente immotivato. L'obbligatorieta' del rito, e le divergenze che ne derivano rispetto al comune giudizio direttissimo regolato dal codice di procedura penale, non sono quindi, di per se, in contrasto con le norme della Costituzione.
Massima n. 6401
A differenza da quanto e' disposto dall'art. 502 del codice di procedura penale per il comune rito direttissimo, prima di procedere al giudizio direttissimo prescritto dall'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa, il pubblico ministero non e' tenuto ad interrogare l'imputato. Cio' non significa (cfr. sent. n. 209 del 1971) che il "previo interrogatorio" sia vietato, e che ad esso non possa procedersi quando esigenze connesse al corretto promuovimento dell'azione penale lo richiedano. In tal caso pero' l'atto che dispone l'interrogatorio - il quale non potra' certo basarsi su valutazioni arbitrarie - non dovra' essere motivato piu' di quanto debba esserlo tutte le volte a cui a tale incombenza occorra comunque provvedere nel processo penale. Ne', per converso, dovra' essere motivata, quando gia' dagli atti risultino sufficientemente specificati gli elementi obiettivi e subiettivi della promovenda azione, la omissione di un interrogatorio ritenuto superfluo.
Massima n. 6402
Anche nei casi di giudizio direttissimo obbligatorio, cosi' come nel procedimento direttissimo comune previsto dagli artt. 502 e segg. del codice, e' di esclusiva competenza del giudice del dibattimento accertare che ricorrano le ipotesi per le quali la legge prescrive quel rito. Percio' prima e al di fuori del controllo che in proposito puo' e deve effettuare il giudice del dibattimento (cfr. sent. n. 209 del 1971) non e' neppure configurabile un diritto dell'imputato ad una verifica giurisdizionale dell'iniziativa del pubblico ministero. Risultano percio' senz'altro prive di fondamento le censure di incostituzionalita' motivate, riguardo al giudizio direttissimo prescritto per i reati commessi col mezzo della stampa, dalla impossibilita' che l'imputato di uno di tali reati si avvalga di quei mezzi ora predisposti dall'art. 389 del codice di procedura penale, per l'immediato controllo giurisdizionale dell'apertura della istruzione sommaria. D'altra parte, pur potendosi ipotizzare l'interesse a che l'innocenza sia proclamata in un immediato dibattimento, con effetti definitivi che l'assoluzione istruttoria non produrrebbe, non si puo' negare una certa rilevanza, nella realta' della vita, all'interesse dell'imputato a vedersi scagionato prima e fuori della fase dibattimentale. Un siffatto interesse, pero', non appare costituzionalmente protetto.
Massima n. 6403
Secondo la costante interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art. 25, comma primo, della Costituzione, il principio concernente il "giudice naturale" si risolve nella precostituzione del giudice per legge. Non puo' peraltro ritenersi, anche alla stregua delle sentenze n. 11 del 1965 e n. 209 del 1971, che il principio del "giudice naturale" sia violato dalla esclusione, riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa, della competenza del giudice istruttore, in conseguenza dell'obbligo di procedere, per tali reati, a giudizio direttissimo.
Massima n. 6404
Il fatto che il diritto di difesa e' garantito, dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, "in ogni stato" del procedimento non significa che la costituzione imponga che il procedimento conosca necessariamente piu' "stati", ma solo che, quando piu' fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. Un'interpretazione dell'art. 24 che ritenesse conforme a Costituzione solo un sistema che in ogni caso consenta una pronuncia del giudice istruttore, non solo condurrebbe alla illegittimita' di larga parte del vigente ordinamento processuale, ma impedirebbe altresi' quelle riforme che, sollecitate dalla esperienza delle attuali lungaggini processuali, tendono a consentire un piu' rapido accesso al dibattimento. D'altronde quando, come nel caso del giudizio direttissimo prescritto dall'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa, gli atti istruttori vengono compiuti solo nel pubblico dibattimento, le garanzie della difesa vengono esaltate, non gia' compresse.
Massima n. 6405
La impossibilita', nel processo direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa, che il giudice, chiuso il dibattimento, disponga - cosi' come e' previsto dall'art. 504 del codice di procedura penale per il comune rito direttissimo - che si proceda con istruzione formale, deriva dalla obbligatorieta' del giudizio direttissimo prescritta dalla legge sulla stampa, che esclude in radice ogni competenza del giudice istruttore. La diversita' di disciplina fra l'uno e l'altro tipo di processo corrisponde dunque a una diversita' di presupposti, ne' puo' dirsi, quindi, che nel primo imputato e parte civile siano posti in una condizione di inferiorita'. E' del tutto evidente, comunque, che il tribunale, seppure non puo' disporre che si proceda con istruzione formale, ha egualmente il dovere di compiere direttamente tutte le indagini, per complesse che possano essere, necessarie per la decisione del caso.
Massima n. 6406
Il termine di un mese entro il quale, a quanto e' detto nell'art. 21, quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il giudice, nei processi per i reati commessi col mezzo della stampa, e' tenuto a pronunciare la sentenza, non ha - come risulta dai lavori preparatori relativi dell'Assemblea costituente e dalla univoca interpretazione dottrinale e giurisprudenziale - carattere perentorio. Pertanto, dovendo il giudice compiere in ogni caso tutte le indagini necessarie, anche se per espletarle occorra superare il termine, non puo' ravvisarsi nella norma suddetta, in contrasto con l'art. 104 della Costituzione, ne' una interferenza nell'esercizio del potere giudiziario, ne' una menomazione della indipendenza della magistratura.
Massima n. 6407
Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, la liberta' di espressione del pensiero - fondamento della democrazia - e la stampa - strumento essenziale di quella liberta' - vanno salvaguardate contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta. Tuttavia, dato che indubbiamente il procedimento direttissimo prescritto dall'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non costituisce un giudizio persecutorio ne' una procedura sommaria o straordinaria, e poiche' nel procedimento stesso al denunciato e al querelato vengono assicurati pieno contraddittorio ed ampia possibilita' di difesa, e' da escludere che esso, in violazione dell'art. 21 della Costituzione, ponga ostacoli alla liberta' di stampa, o, in violazione dell'art. 33 della Costituzione, alla liberta' di insegnamento.
Massima n. 6408
Per i motivi di cui alle precedenti massime vanno dichiarate non fondate le questione sollevate, nei confronti dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 33 e 111 della Costituzione. A sua volta, per gli stessi motivi per cui, con la sentenza n. 170 del 1972, e' stata respinta la analoga eccezione avanzata nei confronti dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi) la questione, sollevata nei confronti dell'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, a causa del potere del pubblico ministero, nel procedere a giudizio direttissimo, per i reati commessi col mezzo della stampa, di scegliere l'organo giudicante, nell'ambito dell'ufficio competente, in questa o in quella sezione, in questo o in quel collegio, deve essere pure dichiarata non fondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ("legge sulla stampa"), proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 33, 104 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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