Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1972

Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/1972
Data di deposito
27 luglio 1972
Data di decisione
14 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:149

Norme oggetto del giudizio

  • art. 131, codice di procedura penale 1930
  • art. 128, codice di procedura penale 1930
  • tab.d,p.13, lett.a e b, legge n. 157 del 14 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 6326

L'obbligo dei professionisti forensi di assumere la difesa di ufficio, gratuita per i non abbienti e con il rischio patrimoniale di non essere retribuiti per i cittadini abbienti, puo' senz'altro essere imposto a norma dell'art. 23 Cost., essendo la difesa dell'imputato, con o senza retribuzione, di interesse pubblico in quanto attinente alla validita' del giudizio. Tale obbligo, inoltre, non viola, per il suo carattere occasionale, il diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 Cost.

Massima n. 6327

La legge n. 157 del 14 marzo 1968, che prevede la corresponsione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copia degli atti processuali non e' in contrasto con gli artt. 53, 38, 3 e 24 Cost. La facolta' concessa al difensore di prendere visione degli atti processuali depositati e di estrarne copia (artt. 201, 304 quater, 320, 372, 407 n. 4, 410, 533, c.p.p.) consente al medesimo di adempire con serieta' e coscienza al mandato, sicche' e' da escludere che la previsione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copie dia luogo ad una disparita' di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa. D'altro canto, la possibilita' offerta al difensore, di chiedere copie alla cancelleria, e' un mezzo per agevolare la sua opera, e il versamento dei diritti di cancelleria e' il corrispettivo di un servizio che il difensore puo' utilizzare, ove lo ritenga opportuno, secondo le sue libere valutazioni. Non e', quindi, possibile un raffronto delle norme impugnate con gli artt. 53 e 38 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale e della legge 14 marzo 1968, n. 157, limitatamente alla Tab. D, punto 13, lett. a) e b), recante la previsione di diritti di cancelleria per il rilascio di copie, sollevata con ordinanza del 29 ottobre 1970 dal pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma; 24, primo, secondo e terzo comma; 38 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze