Corte costituzionale
Sentenza n. 149/1972
Corte cost., sent. 27 luglio 1972, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/1972
- Data di deposito
- 27 luglio 1972
- Data di decisione
- 14 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 131, codice di procedura penale 1930
- art. 128, codice di procedura penale 1930
- tab.d,p.13, lett.a e b, legge n. 157 del 14 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 6326
L'obbligo dei professionisti forensi di assumere la difesa di ufficio, gratuita per i non abbienti e con il rischio patrimoniale di non essere retribuiti per i cittadini abbienti, puo' senz'altro essere imposto a norma dell'art. 23 Cost., essendo la difesa dell'imputato, con o senza retribuzione, di interesse pubblico in quanto attinente alla validita' del giudizio. Tale obbligo, inoltre, non viola, per il suo carattere occasionale, il diritto alla retribuzione di cui all'art. 36 Cost.
Massima n. 6327
La legge n. 157 del 14 marzo 1968, che prevede la corresponsione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copia degli atti processuali non e' in contrasto con gli artt. 53, 38, 3 e 24 Cost. La facolta' concessa al difensore di prendere visione degli atti processuali depositati e di estrarne copia (artt. 201, 304 quater, 320, 372, 407 n. 4, 410, 533, c.p.p.) consente al medesimo di adempire con serieta' e coscienza al mandato, sicche' e' da escludere che la previsione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copie dia luogo ad una disparita' di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa. D'altro canto, la possibilita' offerta al difensore, di chiedere copie alla cancelleria, e' un mezzo per agevolare la sua opera, e il versamento dei diritti di cancelleria e' il corrispettivo di un servizio che il difensore puo' utilizzare, ove lo ritenga opportuno, secondo le sue libere valutazioni. Non e', quindi, possibile un raffronto delle norme impugnate con gli artt. 53 e 38 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale e della legge 14 marzo 1968, n. 157, limitatamente alla Tab. D, punto 13, lett. a) e b), recante la previsione di diritti di cancelleria per il rilascio di copie, sollevata con ordinanza del 29 ottobre 1970 dal pretore di Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma; 24, primo, secondo e terzo comma; 38 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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