Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1972
Corte cost., sent. 24 luglio 1972, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1972
- Data di deposito
- 24 luglio 1972
- Data di decisione
- 6 luglio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 692 del 4 agosto 1955
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
- art. 32, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- art. 43, decreto-legge n. 621 del 27 agosto 1970
- art.unico, legge n. 1035 del 18 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 6304
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore degli enti mutualistici non viola il principio di eguaglianza poiche' non istituisce una ingiustificata sperequazione a danno dei produttori di medicinali destinati all'uso dei mutuati nei confronti dei produttori di farmaci destinati all'uso ordinario. Trattasi invero di situazioni non omogenee, dalla cui diversita' scaturisce la razionalita' della differenziazione, che tende a imporre lo sconto, destinato a finanziare l'assistenza mutualistica farmaceutica, proprio sul prezzo dei medicinali che sono destinati a quel tipo di assistenza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro gli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
Massima n. 6305
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore degli enti mutualistici non viola il principio di eguaglianza perche' la limitazione del detto beneficio ad alcuni soltanto degli enti mutualistici esistenti, con esclusione dei Comuni e delle istituzioni locali di assistenza, riflette le sostanziali differenze delle situazioni, necessariamente disciplinate da un sistema proprio di norme. Invero gli enti esclusi erogano prestazioni sostanzialmente diverse da quelle cui sono tenuti gli altri enti mutualistici, e si puo' comunque ravvisare una razionale giustificazione della disciplina in esame nella finalita' di agevolare i nuovi compiti assistenziali attribuiti agli enti stessi con l'estensione ai pensionati di invalidita' e vecchiaia del trattamento assistenziale di malattia. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
Massima n. 6306
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore di enti mutualistici non contrasta con il regime di prezzo fisso dei medicinali di cui all'art.125 T.U. leggi sanitarie, poiche' entrambe le disposizioni tendono, sia pure attraverso mezzi diversi, alla tutela della salute pubblica, e trattasi comunque di sconto non rimesso alla discrezionalita' del fabbricante, ed operante in un campo diverso da quello cui e' destinato ad incidere il citato art. 125, cioe' la disciplina della libera concorrenza in quel delicato settore. Devesi pertanto escludere che la disciplina in esame presenti aspetti di irrazionale contrasto con la ripetuta norma del T.U. leggi sanitarie, e deve quindi ritenersi infondata la censura di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, l. 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
Massima n. 6307
Lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali previsto dagli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 e 43 D.L. 27 agosto 1970, n. 621 a favore degli enti mutualistici si traduce in un prelievo di ricchezza a carico dei produttori ed a favore di enti pubblici, istituito con atto dell'autorita' e senza concorso del soggetto passivo, ed ha pertanto la natura giuridica di prestazione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 Cost.
Massima n. 6308
La imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici ed a carico dei produttori sancito dagli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621 trova piena analogia in quella serie di prestazioni coattive che sono imposte per sopperire ai fini pubblici riservati allo Stato o affidati ai suoi organi speciali o ad enti che lo Stato stesso crea o riconosce per il conseguimento dei fini suddetti. E' infatti evidente nello sconto suddetto la sussistenza del fine pubblico, la destinazione del provento ad enti pubblici nonche' la coattivita' della prestazione. Pertanto nella specie si versa in materia regolata dall'art. 53 Cost. ed e' quindi da ritenere operante il principio della capacita' contributiva.
Massima n. 6309
Per capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneita' soggettiva alla obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la prestazione e' collegata, senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi valutare e determinare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimita' sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme. E' di conseguenza precluso alla Corte sia l'esame analitico delle varie componenti della situazione economica delle aziende produttrici di medicinali in funzione della incidenza dello sconto obbligatorio a favore degli enti mutualistici sui loro bilanci, sia la valutazione della situazione economica generale del settore e particolare delle singole aziende, non potendosi negare nella specie la realta' del presupposto del tributo, identificabile nella concreta esistenza del prezzo di vendita, mentre la misura dell'obbligazione appare conforme al precetto costituzionale, perche' e' rapportata percentualmente al presupposto stesso, di cui rappresenta una funzione e risulta cosi' direttamente da esso deducibile. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621, sollevata in relazione all'art. 53 Cost. sotto il profilo della eccessiva onerosita' degli sconti e del conseguente preteso annullamento della redditivita' delle imprese.
Massima n. 6310
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621 sollevata in relazione all'art. 53 Cost. sotto il profilo della irrazionalita' che vizierebbe il sistema per la presunta impossibilita' di tenere debitamente conto dell'incidenza degli sconti in sede di determinazione dei prezzi dei medicinali in senso al C.I.P., dovendosi al contrario affermare che i prezzi in esame debbono essere determinati, avvalendosi delle tecniche di previsione dei fatti economici, in ottemperanza alle regole proprie del sistema economico di mercato in cui il provvedimento del C.I.P. e' destinato ad operare, e quindi anche in considerazione della realizzazione di un profitto da parte delle imprese, e non potendosi d'altra parte riferire alle norme impugnate il sistema di determinazione dei prezzi, legato ad una prassi amministrativa concretantesi in provvedimenti da emanare a norma degli artt. 2 D.L.L. n. 363 del 1946, 13 D.L.C.P.S. n. 896 del 1947, 1 e 4 del D.L.L. n. 347 del 1944, impugnabili davanti al Consiglio di Stato.
Massima n. 6311
Lamentandosi la pretesa eccessivita' dello sconto sul prezzo dei medicinali imposto a favore degli enti mutualistici a carico dei produttori dagli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621, quale motivo di contrasto delle norme suddette con la liberta' di iniziativa economica (art. 41 Cost.); con la riserva di legge per il trasferimento di imprese allo Stato o ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori e di utenti (art. 43 Cost.) e con la tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), si configura, in realta', un contrasto non tra le norme impugnate e gli invocati principi costituzionali quanto tra questi ed il sistema di determinazione dei prezzi ad opera del C.I.P., la cui influenza in ordine alla fondatezza della questione e' certamente da escludere (1). E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme sopra indicate sollevata in relazione agli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione. (1) V. 144/72 F.
Massima n. 6312
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n.692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che prevedono lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici, sollevata in relazione all'art. 32 Cost.., e' infondata perche' i paventati effetti negativi sulla salute pubblica si configurano solo come accidentalita' di fatto al di fuori della previsione impugnata.
Massima n. 6313
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621, che prevedono lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici, sollevata in relazione agli artt. 41 e 43 Cost., trattandosi di materia compresa nella sfera di applicazione dell'art. 23 Cost. e quindi estranea alla disciplina costituzionale della iniziativa economica privata e dell'attribuzione ad enti pubblici di determinate categorie di imprese.
Massima n. 6314
La riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. ha lo scopo di garantire che gli estremi della prestazione imposta sia effettuata in sede legislativa, onde garantire il cittadino dagli abusi del potere esecutivo. L'art. 4 della legge n. 692 del 1955, che impone lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici, dopo la sentenza 70 del 1960 di questa Corte, e' in armonia con dettato costituzionale, ed il fatto che la imposizione patrimoniale in esame possa essere resa operante a seguito della scelta discrezionale, da parte degli Enti stessi, del sistema di assistenza indiretta, non attiene al momento impositivo della prestazione, coperto interamente dalla norma legislativa, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi, rispetto all'esigenza garantistica che sta alla base della norma costituzionale, e' del tutto indifferente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 23 Cost.
Massima n. 6315
E' sufficientemente, anche se implicitamente, motivato il giudizio di rilevanza quando il giudice "a quo", col sollevare la questione mostra di aderire a quella tesi interpretativa della norma impugnata che, a suo giudizio, concreta una possibile violazione della Costituzione.
Massima n. 6316
L'art. 77 della Costituzione si propone soltanto lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione in legge dei decreti-legge, senza porre alcun limite alla facolta' del legislatore di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' sollevata, in relazione al citato art. 77 Cost., contro l'articolo unico della legge n. 1035 del 1970, con cui, secondo la interpretazione datane dal giudice "a quo", si verrebbe a riconoscere a favore degli Enti mutualistici il diritto agli sconti per il periodo di vigenza del decreto 27 agosto 1970, n. 621, non convertito in legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli: art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia; art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica; art. 43 del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, che ha sostituito il comma terzo del predetto art. 4 della legge n. 692 del 1955; articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, sulla disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto- legge 27 agosto 1970, n. 621; questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 41, 43, 53 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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