Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1972

Corte cost., sent. 24 luglio 1972, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/1972
Data di deposito
24 luglio 1972
Data di decisione
6 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. t, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. m, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. g, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. b, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. n, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. o, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. e, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 19, cap. 1502, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. f, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. q, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. c, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. s, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. h, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. i, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. d, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 19, cap. 5471, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. l, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. r, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 15, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
  • art. 4, lett.l, decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972

Parametri

Massime

Massima n. 6272

Non sono fondate le questione di legittimita' costituzionale, proposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria e concernenti gli artt. 3; 4, lettere da a ad o, q, r, s, t; 10, 11, 13, 15 a 19, capitoli nn. 1502 e 5471, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, contenente disposizioni sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 127, 135 e VIII disp. trans. della Costituzione nonche' in relazione agli artt. 17 e 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Massima n. 6273

L'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni amministrative che, per una parte, risultino inerenti alle materie elencate nell'art. 117 Cost., e siano contenute nei limiti degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato o di altre Regioni e, per l'altra parte, esercitate all'atto del trasferimento da organi centrali o periferici dello Stato. L'art. 17 non ha quindi inteso influire sulla determinazione delle materie da trasferirsi.

Massima n. 6274

L'esigenza del rispetto dell'interesse nazionale quale prevista dall'art. 117 giustifica la sottrazione, all'autonomia regionale delle materie previste dalle lettere g e h dell'art. 4, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, riguardanti la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo, la protezione della natura.

Massima n. 6275

Poiche' difettano nel nostro ordinamento strumenti idonei a realizzare l'adempimento di obblighi internazionali di fronte all'inerzia della Regione che fosse investita della competenza dell'attuazione (art. 4, lett. b D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11), il solo mezzo utilizzabile per fare concorrere le Regioni all'attuazione dei regolamenti comunitari e' quello della delegazione di poteri in materia di strutture agrarie, che appunto offre il rimedio della sostituibilita' del delegante in caso di inadempimento del delegato.

Massima n. 6276

Fino a quando non si sara' addivenuto alla regolamentazione dei rapporti interregionali non potra' prescindersi dall'intervento dello stato nelle materie che sorpassino l'ambito territoriale di ciascuna regione. I tale ipotesi, infatti, l'intervento dello Stato appare necessitato dal difetto nell'attuale diritto positivo degli strumenti organizzatori idonei a rendere possibile la compartecipazione degli interessi comuni e per la regolamentazione dei correlativi obblighi e responsabilita'. Ne' a superare tale situazione potrebbe utilmente farsi ricorso all'elevamento di conflitti di attribuzione, poiche' essi presuppongono una determinazione di distinta sfera di competenza che invece fa difetto. Tocca gli interessi di piu' Regioni ed e' quindi di competenza statale la classificazione dei comprensori di bonifica, la determinazione di bacini montani e delle zone depresse, o l'approvazione dei piani generali di bonifica o di sistemazione di detti bacini o zone, in quanto ricadano nel territorio di due o piu' Regioni. (art. 4, lett. f, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11).

Massima n. 6277

L'affidamento allo Stato dello stato giuridico degli appartenenti al corpo forestale (art. 4, lett. t, e il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, trova fondamento nella natura delle funzioni ad esso assegnate che comprendono la polizia forestale, cioe' un'attivita' che sfugge alle Regioni (cui l'art. 117 conferisce poteri solo per la polizia locale urbana e rurale) ed altresi' un'altra serie di compiti pure essi di esclusiva o prevalente competenza statale, come la difesa del suolo, la protezione dell'ambiente naturale, nonche' dei parchi nazionali, la lotta contro gli incendi.

Massima n. 6278

Non rientra nella materia dell'agricoltura, ma in quella dell'istruzione, la riserva statale in ordine al reclutamento ed all'addestramento del corpo forestale dello Stato, di cui alla lettera t dell'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Massima n. 6279

E' estranea alla materia dell'agricoltura quella dei parchi nazionali, di cui alla lett. s dell'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Massima n. 6280

Non rientra nell'ambito della materia agricola la competenza in ordine all'alimentazione, di cui alla lettera o dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Massima n. 6281

Esula dalla materia dell'agricoltura la materia dell'ordinamento del credito agrario di cui all'art. 4, lett. i del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Massima n. 6282

Per la determinazione della materia dell'agricoltura, di cui all'art. 117 della Costituzione, occorre avere riguardo agli interessi connessi ai prodotti del suolo.

Massima n. 6283

La determinazione delle materie regionali, secondo quanto gia' disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 20 del 1970, deve farsi in modo obbiettivo, senza riferimento al risultato da conseguire, cioe' senza riguardo all'influenza che su essa puo' derivare dall'esercizio di poteri appartenenti a sfere diverse.

Massima n. 6284

L'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, si limita a riprodurre il disposto dell'VIII disp. trans. e finale della Costituzione.

Massima n. 6285

Non sussistendo obbligo di trasferimento delle funzioni non esercitate dallo Stato e' infondata la censura mossa all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che affida in via transitoria allo Stato ogni competenza in ordine agli enti pubblici in agricoltura a carattere nazionale e pluriregionale.

Massima n. 6286

Gli artt. 15, ultimo comma, 16, 17 e 18 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, pongono principi diretti a tutelare diritti quesiti, quali sono quelli relativi al trattamento di missione allorche' si dispongano trasferimenti di sede o il mantenimento delle posizioni economiche e di carriera gia' godute (art. 18). Cio' sembra potersi affermare anche nei confronti dell'ultimo comma dell'art. 18 che, in via transitoria, fino ad un anno dall'entrata in vigore delle leggi istitutive dei ruoli regionali, dispone che la meta' dei posti disponibili, dopo effettuato l'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli, siano conferiti mediante trasferimento sulla base di concorsi riservati al personale di uguale qualifica e di ruoli corrispondenti, gia' trasferiti ad altra Regione.

Massima n. 6287

La sentenza n. 40 del 1972 ebbe a dichiarare l'invalidita' dell'art. 67 legge n. 62 del 1953 nella parte in cui imponeva il rispetto di semplici norme statali in materia di pubblico impiego. Essa non riguarda i principi del pubblico impiego che le Regioni sono tenute ad osservare.

Massima n. 6288

Esigenze di bilancio legittimano l'art. 10 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che mantiene la competenza statale in ordine a provvedimenti in corso di definizione relativi a spese gia' impegnate o concernenti impegni pluriennali gia' assunti o, fino al tutto il 1973, attinenti a somme mantenute nel conto residui.

Massima n. 6289

Non e' da accogliere l'interpretazione dell'art. 17, legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo cui il potere di indirizzo, da porre in funzione del coordinamento, sarebbe esercitabile solo rispetto ad attivita' produttive di effetti al di la' del territorio regionale. Al contrario, la tutela di interessi unitari voluta assicurare da detto articolo ricorre proprio in confronto a competenze che, pur non riflettendosi su altre Regioni, non potrebbero essere rilasciate all'assoluta discrezionalita' dell'ente che ne e' titolare senza danno per l'intera collettivita' nazionale.

Massima n. 6290

Nei confronti della materia degli usi civici, risulta dalla correlazione fra la lettera l dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ed il precedente art. 1, u.c., una ripartizione di competenza operata fra Stato e Regione nel senso di mantenere al primo quel complesso di attribuzioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, che o rivestono carattere giurisdizionale (e perche' tali pertinenti solo allo Stato) o che, pur avendo indole amministrativa, attengono a rapporti i quali, per la interferenza presentata di aspetti privatistici, esulano dalla competenza regionale.

Massima n. 6291

Le norme di cui al r.d. delegato 30 dicembre 1923, n. 3244, e nei Regolamenti nn. 2801 del 1927 e 1706 del 1936, nel disporre la conservazione, la alienazione o la trasformazione in strade rotabili delle vie di comunicazione dette del demanio armentizio (e anche la legittimazione dei possessi abusivi delle aree dell'antico demanio) hanno a loro oggetto un insieme di interessi di cui quelli dell'industria armentizia costituiscono solo un settore, non isolabile dagli altri.

Massima n. 6292

Devono considerarsi estranee alle Regioni quelle attivita' di ricerche e di studio connesse alla programmazione agricola nazionale, cui ha riguardo la lettera r dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Massima n. 6293

Sembra chiaro che la ricerca e la sperimentazione scientifica ed il coordinamento metodologico delle medesime quando siano estese, come e' previsto dalla lett. c dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, a tutto il territorio nazionale non possono essere sottratte allo Stato, che solo dispone degli ingenti mezzi richiesti e solo puo' dare vita agli enti o istituti indirizzati a detti fini, differenziandoli per grandi settori, in modo da assicurare la necessaria specializzazione nonche' il coordinamento dei compiti ad essi assegnati.

Massima n. 6294

Connessa alla materia del commercio e' quella di cui alla lettera n dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, relativa alla repressione delle frodi nelle sostanze ad uso agrario o di prodotti agrari. Materia che, pel fatto di richiedere, da una parte, un complesso di istituti specializzati di controllo, e dall'altra un apparato di prevenzione e di repressione, di competenza degli organi statali della polizia giudiziaria e della magistratura, si sottrae agli interventi regionali.

Massima n. 6295

E' da osservare, in ordine agli interessi che la lettera m dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, prevede con la generica formulazione della "regolamentazione del mercato agricolo" che essi, se interpretati in correlazione con il ricordato art. 1, lettera r, rimangono circoscritti dal fine della tutela dell'interessi ultraregionali, e come tali giustamente sottratti al trasferimento.

Massima n. 6296

Una politica del mercato agricolo, strettamente legata al quadro della programmazione nazionale, non si renderebbe possibile senza una direzione unitaria e senza il sussidio di quei dispositivi tecnici necessari a renderla congrua ai fini da perseguire.

Massima n. 6297

L'interesse nazionale ed il rispetto degli obblighi internazionali legittimano la lett. d dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, che conserva allo Stato il settore del commercio internazionale di piante, di semi, di bestiame o materiale seminale, o in generale di prodotti agricoli o zootecnici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con i ricorsi di cui in epigrafe, concernenti gli artt. 2, secondo comma; 3; 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), n), o), q), r), s), t); 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19, cap. nn. 1502 e 5471, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, contenente disposizioni sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 127, 135 e VIII disposizione transitoria della Costituzione, nonché in relazione agli artt. 17 e 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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