Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1972

Corte cost., sent. 24 luglio 1972, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1972
Data di deposito
24 luglio 1972
Data di decisione
6 luglio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972
  • art. 1, comma 2, lett. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972
  • art. 3, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972
  • art. 3, n. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972
  • art. 3, n. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972
  • art. 5, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 15 gennaio 1972

Parametri

Massime

Massima n. 6254

Con la formula "beneficenza pubblica" adoperata nell'art. 117 Cost. e con le analoghe locuzioni adottate negli statuti costituzionali delle Regioni ad autonomia differenziata (cfr. art. 4, lett. h, St. Sa., art. 3, lett. i, St. VA e art. 11, n. 25 St. TAA, modificato dalla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1: "assistenza e beneficenza pubblica"; art. 14, lett. m, St. Sic.: "pubblica beneficenza ed opere pie"; art. 5, n. 2 orig. St. TAA ed art. 5, n. 6 St. FVG: "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") si usa designare, per ormai costatate tradizione legislativa e dottrinale, un settore normativo ben individuato, venutosi progressivamente sviluppando sul tronco della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed avente ad oggetto un complesso di attivita', tra loro sufficientemente omogenee, esplicate in misura prevalente da organi ed enti locali e caratterizzate - anche quando, come di regola, l'esercizio ne sia obbligatorio - dalla discrezionalita' delle prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili in favore di tutti coloro che - per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari status e qualifiche - versino in condizione di bisogno: determinante e' in esse la considerazione della concreta situazione del singolo individuo, la valutazione della personalita' e delle condizioni di vita dell'assistibile, in relazione peraltro, alle disponibilita' materiali dell'ente od organo erogante.

Massima n. 6255

L'assistenza sociale, cui hanno riferimento il primo ed il quarto comma dell'art. 38 Cost., si caratterizza, specie nei piu' recenti sviluppi della legislazione, per un orientamento inteso ad eliminare o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la discrezionalita' degli organi od enti erogatori, cosi' da rendere progressivamente concreto quel diritto che la Costituzione vuole sia attribuito ad ogni cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere": preminente e' in essa la tipizzazione legislativa di determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il solo fatto di rientrarvi; anche le prestazioni sono, a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie, configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od integrative di un reddito da lavoro mancante od insufficiente.

Massima n. 6256

La circostanza che in alcuni statuti costituzionali risultano disciplinate - separatamente e per solito diversamente da quella in materia di assistenza e beneficenza - competenze regionali differenziate, di integrazione e di adattamento della legislazione statale, aventi ad oggetto la "assistenza sociale", prevista in unico contesto con le analoghe competenze aventi ad oggetto il "lavoro" e la "previdenza sociale" (cfr. art. 5, lett. b, st. sa., art. 6, n. 2, St. FVG, sostanzialmente art. 17, lett. f, St. sic.) conferma che la assistenza e beneficenza pubblica, poiche' siffatte previsioni, che ben si accordano con l'art. 38 Cost., non avrebbero senso se la prima forma di assistenza gia' fosse ricompresa nella seconda, cui puntualmente fa riferimento l'art. 117 Cost.

Massima n. 6257

In conformita' al testuale disposto della VIII disp. trans. della Costituzione, avente specifico riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni "statali" ad esse spettanti, nonche' dei funzionari e dipendenti delle amministrazioni anche centrali "dello Stato", l'oggetto della delega conferito al Governo dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' sicuramente circoscritto alle sole competenze per l'innanzi spettanti ad organi statali, come risulta d'altronde confermato dalla successiva disposizione dell'art. 18 concernente le soppressioni o riduzioni da apportare conseguentemente agli stanziamenti previsti "nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti" ne' il legislatore delegato avrebbe potuto, senza incorrere in violazione dell'art. 76 Cost., attuare quel riordinamento degli enti a carattere nazionale o interregionale, preannunciato nel primo comma dell'art. 4 della stessa legge e che rientra d'altronde nella piu' lata previsione della IX disp. trans. Cost., a seguito del quale soltanto potrebbero eventualmente enuclearsi ulteriori settori di materia attribuibili alle regioni.

Massima n. 6258

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui mantiene ferme le attribuzioni statali riguardanti istituti od enti a carattere nazionale o pluriregionale sino al loro riordinamento: agli argomenti che in tal senso possono desumersi dal testuale disposto dell'VIII disp. trans. Cost. (avente specifico riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni "statali" ad esse spettanti, nonche' dei funzionari e dipendenti delle amministrazioni anche centrali "dello Stato") e dell'art. 18 della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281 (concernente le soppressioni o riduzioni da apportare in conseguenza del trasferimento agli stanziamenti previsti "nei singoli stati di previsione dei ministeri competenti") e' da aggiungere anche il rilievo, di ordine pratico, della inammissibile confusione che si determinerebbe ove enti con finalita' dimensioni e strutture nazionali o comunque eccedenti l'ambito di una singola regione, finche' perdurino con siffatti caratteri, venissero disciplinati, pur nel rispetto dei limiti dei principi e degli interessi stabiliti dall'art. 117 Cost., da una molteplice varieta' di distinte e diverse legislazioni, emanate da ciascuna Regione per la sua parte.

Massima n. 6259

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. l'art. 1, comma secondo, lett. a, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che dispone il passaggio alle Regioni delle funzioni riguardanti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale, in quanto tale espressione va intesa come avente riferimento a quelle istituzioni che nella Regione hanno la loro sede (e in essa quindi "operano", nel senso che quivi si esplica la loro attivita' organizzativa e decisionale) e che - da norme di leggi o regolamenti, degli statuti o dalle tavole di fondazione, e in mancanza alla stregua della prassi costante - risultano al tempo stesso destinate, esclusivamente o prevalentemente a vantaggio della rispettiva popolazione (ed in questo senso, finalistico, "operano" percio' nella Regione).

Massima n. 6260

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3 n. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale "fino a quando la materia non sara' disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972", vale a dire entro il biennio prefissato per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281: infatti, tali enti privati, la cui attivita' e' oggi ricoperta dalla garanzia dell'ultimo comma dell'art. 38 Cost. ("L'assistenza privata e' libera"), non rientrano nella materia della beneficenza pubblica, come risulta gia' dalla legge fondamentale del 17 luglio 1890, n. 6972, che nell'art. 2, riferendosi alla fenomenologia del tempo, dichiarava espressamente sottratti alla disciplina da essa dettata i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, in ragione del loro carattere precario; le fondazioni in pro dei membri di famiglie determinate, non soggette a devoluzione alla beneficenza pubblica, a causa della natura particolaristica dei loro scopi; nonche' le associazioni e societa' regolate dalle disposizioni del codice civile e cioe' aventi struttura meramente privatistica.

Massima n. 6261

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale che riserva allo Stato le attuali competenze in ordine alle pensioni ed assegni "a carattere continuativo", cui hanno diritto, ricorrendo le condizioni rispettivamente stabilite dalle leggi 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 30 marzo 1971, n. 118, i ciechi, i sordomuti ed i mutilati ed invalidi civili; in ordine ai soccorsi, a norme della legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi; all'assistenza - a norma della legge 12 aprile 1962, n. 185, e successive modificazioni - agli orfani dei caduti per servizio e alle donne uscite dalle soppresse case di tolleranza o che, gia' avviate alla prostituzione, intendano tornare ad onesta' di vita (legge 20 febbraio 1958, n. 75), nonche' - limitatamente alla fase del primo intervento - ai profughi italiani e rimpatriati di cui alle leggi 19 ottobre 1970, n. 744 e 25 luglio 1971, n. 568: si tratta, infatti, di una serie di ipotesi, che, avendo in comune, pur nella varieta' delle rispettive discipline, per un verso la tipizzazione legislativa sul piano nazionale di particolari categorie aventi diritto all'assistenza, l'appartenenza alle quali e' accertabile alla stregua di criteri oggettivi, e per altro verso la predeterminazione, talora minuziosamente regolata, delle prestazioni ad esse spettanti, rientrano nel concetto di assistenza sociale di cui al primo comma dell'art. 38 Cost. e non in quello di beneficenza pubblica di cui all'art. 117 Cost.

Massima n. 6262

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui riserva allo Stato le attuali competenze in ordine all'assistenza ai profughi stranieri, poiche' si tratta in tali fattispecie di ottemperare, con misure immediate, ad obblighi internazionali dello Stato (accordo tra Governo italiano e IRO, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907 e Convenzione di Ginevra, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722), del cui inadempimento, sia pure per un singolo caso, lo Stato medesimo diverrebbe responsabile: di guisa che non sarebbe sufficiente il ricorso ad una mera funzione di indirizzo e coordinamento che non e', del resto, l'unico modo previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per fare legittimamente fronte - nelle materie di competenza regionale - agli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Massima n. 6263

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione l'art. 3, n. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine agli interventi assistenziali previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996: infatti, da un lato l'applicabilita' di questa norma, come della legge n. 996 nel suo insieme, e' condizionata alle ipotesi di calamita' naturale che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, onde l'esigenza di assicurare - in presenza di eventi che trascendono l'ambito regionale e nel corso della fase operativa - effettiva unita' di indirizzo e di azione accentrandone il compito e la responsabilita' nello Stato, quale ente esponenziale dell'intera comunita'; d'altro lato, gli interventi di competenza statale non incidono sulle normali attribuzioni regionali in materia di assistenza e beneficenza, che anzi, come risulta da numerose disposizioni della legge n. 996, gli enti territoriali e locali, comprese le pubbliche istituzioni assistenziali, sono chiamati a dare il loro contributo, secondo i programmi predisposti dai comitati regionali per la protezione civile, nei piu' vari settori e tra l'altro proprio nel campo dell'assistenza (cfr. gia' sent. n. 208/1971).

Massima n. 6264

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine alle esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni, perche' tali interventi hanno carattere aggiuntivo rispetto ai compiti ordinariamente esplicabili dalle Regioni e si riferiscono a situazioni particolari ed imprevedibili, cui esse non sarebbero in grado di far fronte, o di far fronte con la necessaria tempestivita' ed efficacia.

Massima n. 6265

L'art. 119, terzo comma, della Costituzione, prescrive lo strumento della legge ma unicamente per l'assegnazione a singole Regioni di contributi istituzionalizzati, rivolti al conseguimento di scopi permanenti o comunque duraturi nel tempo non anche in relazione a bisogni sporadici, che possano manifestarsi qua e la', secondo le circostanze e le condizioni locali.

Massima n. 6266

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 5 n. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che riserva allo Stato le competenze relative all'autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e ad acquistare immobili, trattandosi di una particolarissima figura di controlli, oggi disciplinata nell'art. 17 del cod. civile e negli artt. 5 e 7 delle rispettive norme di attuazione, inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche, quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali.

Massima n. 6267

Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che detta norme transitorie per quel che riguarda i procedimenti amministrativi in corso, mantenendo la competenza statale per la definizione di quelli che abbiano comportato l'assunzione di impegni anteriormente alla data di trasferimento delle funzioni o che trovino il proprio finanziamento in somme imputate al conto dei residui del bilancio dello Stato: infatti, il criterio adottato e' razionale e, mentre si adegua alle norme generali sulla contabilita' di Stato, non contrasta con alcun principio costituzionale ne' puo' dirsi sottragga frazioni di materia alla competenza delle Regioni o disconosca il diritto delle stesse, a norma del secondo comma dell'art. 119 Cost., ad avere assicurati i mezzi per assolvere ai loro compiti normali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale, proposta in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna con i ricorsi di cui in epigrafe;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 8, 9, 13 e 14 dello stesso decreto presidenziale, proposte, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi di cui in epigrafe;

c) dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. h) e dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dello stesso decreto presidenziale, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GTUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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