Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1972
Corte cost., sent. 6 luglio 1972, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1972
- Data di deposito
- 6 luglio 1972
- Data di decisione
- 22 giugno 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6206
L'art. 28 della Costituzione riconduce il concetto di responsabilita' dei funzionari e dei dipendenti dello Stato a quanto dispongono le leggi penali, civili ed amministrative, anche in considerazione di regole particolari che, in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilita', e la disciplina dei limiti puo' essere variamente individuata anche per categorie di soggetti o per speciali situazioni. Tale e' appunto la categoria e la situazione di quegli organi che, come l'Arma dei Carabinieri, fanno parte direttamente, o per equiparazione, dell'Amministrazione militare dello Stato. Pertanto, l'art. 51, ultimo comma C.P., secondo cui non e' punibile chi commette un fatto costituente reato in esecuzione di un ordine, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine stesso, non solo non contrasta con l'art. 28 della Costituzione, ma vi si adegua, in quanto entrambi gli articoli contengono un richiamo alla legge come regolatrice di determinati rapporti e non come espressione di un principio uniforme e livellatore.
Massima n. 6207
L'esenzione da pena accordata dall'art. 51 C.P. agli esecutori di ordini illegittimi non discrimina il fatto in se' perche', mentre, da un lato, il pubblico ufficiale che ha avuto l'ordine risponde sempre del reato, dall'altro lato la responsabilita' dell'esecutore e' affermata in via di principio salvo esclusione per errore di fatto dell'agente o per situazione speciale prevista dalla legge (ultimo comma). Pertanto e' infondato il dubbio secondo cui il riconoscimento della legittimita' di tale ultima disposizione condurrebbe alla lesione dei diritti di liberta' garantiti dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della Costituzione.
Massima n. 6208
La disposizione di cui all'art. 51, ultimo comma C.P., secondo cui non e' punibile chi commette un fatto costituente reato in esecuzione di un ordine, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine stesso, non produce sperequazioni nell'ambito di un gruppo di pubblici dipendenti chiamati a svolgere lo stesso compito in quanto, come si sostiene, consentirebbe ad alcuni di essi, sottoposti alla disciplina militare, di non rispondere dei reati commessi in esecuzione di ordini, mentre gli altri, civili, ne sarebbero invece ritenuti responsabili. La denunciata disparita' di trattamento invero non sussiste, in difetto di quei criteri di omogeneita' di situazioni che caratterizzano l'ambito di applicazione dell'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Castelnuovo di Garfagnana, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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