Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1971
Corte cost., sent. 4 marzo 1971, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1971
- Data di deposito
- 4 marzo 1971
- Data di decisione
- 25 febbraio 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 9, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 17, comma 1, lett.b), legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 17, comma 1, lett.a), legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 20, comma 2, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 20, comma 1, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- legge n. 62 del 4 marzo 1964
- art. 20, comma 4, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 20, comma 3, legge n. 281 del 16 maggio 1970
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 8, disp.trans, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 119, ultimo co, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 121, comma 3, Costituzione
- art. 123, Costituzione
Massime
Massima n. 5438
Il termine stabilito nell'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, per l'impugnativa da parte delle regioni di leggi statali ha carattere perentorio, ma il dies a quo non puo' farsi risalire ad un momento anteriore a quello in cui gli enti regionali sono diventati, da soggetti virtuali, soggetti reali, in grado di concretamente operare e di agire a tutela dei propri interessi: risponde, pertanto, alla ratio della suddetta norma, nella sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento regionale, ritenere che in tal caso il termine stesso inizi a decorrere - anziche' dalla pubblicazione nella Gazz. Uff. delle leggi statali ritenute invasive della competenza costituzionalmente attribuita alle regioni - della data di formazione delle rispettive giunte, vale a dire degli organi competenti per ciascuna di esse a deliberarne la impugnazione.
Massima n. 5439
Secondo l'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, leggi-cornice erano pregiudizialmente necessarie - eccezion fatta per alcune materie indicate nel secondo comma - affinche' le regioni potessero iniziare a legiferare, mentre in base all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i principi delimitanti materia per materia la potesta' legislativa regionale possono anche desumersi dalla legislazione vigente e possono altresi' - naturalmente, ed anzi preferibilmente - essere formulati in apposite disposizioni legislative, senza pero' che a queste sia comunque cronologicamente subordinata la legislazione regionale: la quale viene tuttavia condizionata al previo trasferimento delle funzioni, a norma dell'VIII disp. trans. della Costituzione, da effettuarsi con decreti legislativi sulla base della delega contenuta nella stessa legge n. 281, per il cui esercizio e' prescritto il termine di un biennio.
Massima n. 5440
Secondo l'art.9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nessun termine essendo prefissato all'adozione delle leggi-cornice e non essendo neanche prevista la possibilita' per le regioni di legiferare senza di queste, sia pure dopo decorso un certo lasso di tempo, l'esercizio delle potesta' legislative regionali rischiava di essere procrastinato sine die ed era comunque rimesso alla mera discrezione del legislatore statale; con il sistema accolto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, invece, le regioni potranno cominciare a legiferare man mano che, entro i due anni, saranno stati emessi i decreti sul passaggio dalle funzioni a norma della VIII disp. trans. della Costituzione e comunque, anche in mancanza di questi, dopo decorso il termine di un biennio.
Massima n. 5441
La previsione, contenuta nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della necessita' del previo trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni perche' queste possano cominciare ad esercitare le proprie competenze legislative risponde nella sostanza a criteri di ordine generale non dissimili da quelli che stavano a base della necessaria precedenza, per l'innanzi stabilita dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, delle leggi-cornice: e cioe' ad esigenze di certezza nei rapporti tra Stato e Regioni, di ordinato e coordinato svolgimento delle rispettive attribuzioni, di necessaria gradualita' nel passaggio da un sistema di organizzazione statale fortemente accentrato ad uno per contro, di largo decentramento anche a livello legislativo.
Massima n. 5442
Poiche' la Costituzione non stabilisce nulla, neppure implicitamente, quanto ai tempi della effettiva assunzione da parte dei nuovi enti regionali dell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di loro spettanza, limitandosi nella VIII disp. trans. a richiedere che sia lo Stato con propri atti legislativi a regolare il loro trasferimento oltre che quello dei funzionari e dipendenti a tal fine necessari, deve ritenersi che il legislatore ordinario sia libero, nella sua discrezionalita' politica,a di subordinare o meno quell'esercizio all'avvenuto trasferimento, purche', evidentemente, entro termini e con modalita' tali da non consentire pretestuosi indugi ed ingiustificati ritardi: la censura di illegittimita' costituzionale al riguardo avanzata contro il meccanismo instaurato dallo art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e' da considerare infondata.
Massima n. 5443
E' inammissibile la censura di illegittimita' costituzionale proposta in via diretta da una Regione nei confronti dell'art. 17, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il fatto che esso prevede l'adozione dello strumento della delegazione legislativa, anziche' di quello della legge formale, per regolare il trasferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni: i soli vizi di legittimita' costituzionale delle leggi statali denunziabili in via d'azione sono, infatti, quelli che si risolvono in menomazione di funzioni, poteri e facolta' costituzionalmente attribuiti alle regioni.
Massima n. 5444
Le leggi delegate sono pienamente parificate alle leggi formali anche ai fini di eventuali riserve di legge.
Massima n. 5445
Non e' fondata, in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, primo comma lett. a, della legge 16 maggio 1970, n.281, nella parte in cui prevede che nelle materie trasferite alle regioni siano riservate allo Stato "funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regione che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del piano economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali". La disposizione, interpretata in correlazione con l'altra di cui alla successiva lett. b dello stesso articolo (prescrivente che il trasferimento delle funzioni debba avvenire "per settori organici di materia") tende, infatti, ad assicurare quell'unita' di indirizzo che sia di volta in volta richiesta dal prevalere - conforme a Costituzione - di esigenze unitarie che devono bensi' essere coordinate, ma non sacrificate agli interessi regionali: essa rappresenta cosi' il risvolto positivo di quel limite generale del rispetto dell'"interesse nazionale e di quello di altre regioni" che l'art. 117 della Costituzione espressamente prescrive alla legislazione regionale e cui e' preordinato il controllo successivo detto comunemente "di merito" spettante al Parlamento dietro ricorso dello Stato (art. 127 Cost.).
Massima n. 5446
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, primo comma, lett. a della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui prevede la predisposizione di vincoli atti a garantire la inalienabilita', l'indisponibilita' e la destinazione di taluni beni trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni, "quando piu' sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni". La norma, infatti, tende ad assicurare quell'indirizzo che sia di volta in volta richiesto dal prevalere - conforme a Costituzione - di esigenze unitarie che devono essere coordinate, ma non sacrificate agli interessi regionali e corrisponde, inoltre, al disposto dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui spetta alla legge dello Stato disciplinare le modalita' relative al demanio ed al patrimonio di ogni regione.
Massima n. 5447
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, e di riflesso anche secondo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui demanda ad un decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con la legge 4 marzo 1964, n. 62: da un lato, infatti, e' da ricordare che coordinare non significa imporre artificiose uniformita', disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della finanza regionale; d'altra parte, deve tenersi presente che la stessa Costituzione, nell'art. 119, primo comma, garantisce alle Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica "che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni".
Massima n. 5448
Non e' fondata in relazione agli artt. 115 e 123 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, che prevede la forma della legge per l'approvazione dei bilanci regionali: nel silenzio della Costituzione, si tratta, infatti, di un principio generale gia' operante per le Regioni a statuto speciale, che ben si giustifica in considerazione delle analogia - di certo prevalenti rispetto agli elementi differenziali - tra i bilanci regionali e quello dello Stato. Non ne risultano violate ne' l'autonomia finanziaria regionale, in quanto essa si esplica, norma dell'art. 119 Cost., nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; ne' quella statutaria, poiche', per quanto restrittivamente si interpreti il richiamo dell'art. 123 Cost. a leggi della Repubblica, sicuramente vi rientrano quelle leggi cui espressamente rinviano disposizioni comprese nel Titolo V della parte II del testo costituzionale, come e' il caso appunto dell'art. 119: la forma richiesta, inoltre, assolve qui ad una precisa funzione di garanzia ponendosi la legge - nei confronti dell'attivita' amministrativa regionale svolta dalla Giunta ex art. 121 terzo comma della Costituzione - quale limite esterno insuperabile e giuridicamente vincolante.
Massima n. 5449
Non e' fondata in relazione agli artt. 115, 117, 119 della Costituizione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma terzo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella parte in cui impone alle Regioni l'osservanza delle norme delle leggi statali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' di Stato "in quanto applicabili" e fino a quando non saranno state emanate in materia "leggi della Repubblica": siffatto obbligo, infatti, stabilito in linea meramente provvisoria, mentre corrisponde ad esigenze pratiche incontestabili, e' conforme al principio generale che le leggi statali seguitano ad essere validamente applicabili nelle Regioni finche' queste non abbiano legiferato sulle materie di loro competenza; d'altra parte la previsione di "leggi della Repubblica" deve ritenersi circoscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento, da adottarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost.
Massima n. 5450
La potesta' di disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' regionale rientra nella competenza legislativa spettante a tutte le Regioni sull'ordinamento dei propri uffici e, percio', quanto alle regioni a statuto ordinario nella competenza bipartita prevista dall'art. 117 della Costituzione alinea: e dovra' quindi esercitarsi entro i limiti dei principi e delle norme di coordinamento della legislazione statale (v. sent. n. 107 della 1970, relativamente ad una regione a statuto speciale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione veneta nei confronti dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, nella parte in cui prevede il ricorso alla delegazione legislativa per il trasferimento delle funzioni;
dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 115, 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 20, terzo comma, della legge medesima;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale proposte con i ricorsi di cui in epigrafe nei confronti degli artt. 17 e 20 della legge medesima, in riferimento agli artt. 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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