Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/1970

Corte cost., ord. 2 dicembre 1970, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
186/1970
Data di deposito
2 dicembre 1970
Data di decisione
26 novembre 1970
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 74, comma 1, codice di procedura penale 1930
  • art. 72, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 72, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 72, comma 3, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 5296

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 74, primo comma del cod. proc. penale, relativamente all'inciso "o il pretore per i reati di sua competenza" e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), sollevata in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, essendo stata gia' dichiarata infondata con la sent. n. 123 del 1970 e non essendo stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Massima n. 5297

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori e ai vice pretori non onorari, terzo comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), sollevata in relazione agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, poiche' la sent. n. 123 del 1970 aveva gia' dichiarato non fondata la questione prospettata negli stessi termini relativamente al terzo comma dell'art. 72 e le medesime ragioni indicate nella motivazione di quella sentenza valgono a dimostrare la non fondatezza della questione anche nella parte concernente il secondo comma dello stesso articolo, escluso il riferimento agli uditori e ai vice pretori non onorari, mentre non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo comma, del codice di procedura penale e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), nonché dell'art. 72, secondo e terzo comma, dello stesso R.D. n. 12 del 1941, sollevate in riferimento la prima agli artt. 107, 108 e 112, la seconda agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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