Corte costituzionale
Ordinanza n. 186/1970
Corte cost., ord. 2 dicembre 1970, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 186/1970
- Data di deposito
- 2 dicembre 1970
- Data di decisione
- 26 novembre 1970
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 72, comma 1, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 72, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 72, comma 3, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 5296
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 74, primo comma del cod. proc. penale, relativamente all'inciso "o il pretore per i reati di sua competenza" e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), sollevata in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, essendo stata gia' dichiarata infondata con la sent. n. 123 del 1970 e non essendo stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Massima n. 5297
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori e ai vice pretori non onorari, terzo comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), sollevata in relazione agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, poiche' la sent. n. 123 del 1970 aveva gia' dichiarato non fondata la questione prospettata negli stessi termini relativamente al terzo comma dell'art. 72 e le medesime ragioni indicate nella motivazione di quella sentenza valgono a dimostrare la non fondatezza della questione anche nella parte concernente il secondo comma dello stesso articolo, escluso il riferimento agli uditori e ai vice pretori non onorari, mentre non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo comma, del codice di procedura penale e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), nonché dell'art. 72, secondo e terzo comma, dello stesso R.D. n. 12 del 1941, sollevate in riferimento la prima agli artt. 107, 108 e 112, la seconda agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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