Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1969

Corte cost., ord. 10 giugno 1969, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/1969
Data di deposito
10 giugno 1969
Data di decisione
22 maggio 1969
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 9, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 5, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 6, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 4, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 8, legge n. 607 del 22 luglio 1966
  • art. 7, legge n. 607 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 3316

Le questioni di legittimita' costituzionale dell'intero testo e degli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, riproposte negli stessi termini gia' esaminati con la sentenza n. 37 del 1969 della Corte, che le ha disattese per quanto riguarda i rapporti contrattuali in materia istituiti prima del 28 ottobre 1941, vanno dichiarate manifestamente infondate riflettendo nella specie, rapporti istituiti prima della data suddetta, e non ricorrendo motivi per discostarsi dalla precedente decisione.

Massima n. 3317

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, sollevata in relazione agli artt. 42, secondo comma, e 3 della Costituzione per la pretesa discrepanza che si verificherebbe, sotto il primo profilo, tra la misura del capitale di affrancazione da determinarsi, a norma dell'art. 1 cit., in funzione esclusivamente del reddito dominicale, ed il reale valore del fondo su cui insistono fabbricati rurali, che sarebbero improduttivi di reddito dominicale e quindi esclusi dalla valutazione, e, sotto il secondo profilo, per la discriminazione che, a parita' di reddito dominicale, conseguirebbe da tale sistema di valutazione in danno dei proprieta dei fondi provvisti di fabbricati rurali. Con la sentenza n. 65 del 1957, la Corte ha gia' riconosciuto, infatti che anche i fabbricati rurali concorrono alla determinazione del reddito dominicale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la riunione dei giudizi sopra menzionati;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente l'affrancazione dei fondi enfiteutici nel suo intero testo e negli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sollevate con le ordinanze dei pretori di Agropoli, Tione, Capri e Chieti, come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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