Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/1969
Corte cost., ord. 10 giugno 1969, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/1969
- Data di deposito
- 10 giugno 1969
- Data di decisione
- 22 maggio 1969
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 9, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 5, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 6, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 4, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 8, legge n. 607 del 22 luglio 1966
- art. 7, legge n. 607 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 3316
Le questioni di legittimita' costituzionale dell'intero testo e degli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, riproposte negli stessi termini gia' esaminati con la sentenza n. 37 del 1969 della Corte, che le ha disattese per quanto riguarda i rapporti contrattuali in materia istituiti prima del 28 ottobre 1941, vanno dichiarate manifestamente infondate riflettendo nella specie, rapporti istituiti prima della data suddetta, e non ricorrendo motivi per discostarsi dalla precedente decisione.
Massima n. 3317
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, sollevata in relazione agli artt. 42, secondo comma, e 3 della Costituzione per la pretesa discrepanza che si verificherebbe, sotto il primo profilo, tra la misura del capitale di affrancazione da determinarsi, a norma dell'art. 1 cit., in funzione esclusivamente del reddito dominicale, ed il reale valore del fondo su cui insistono fabbricati rurali, che sarebbero improduttivi di reddito dominicale e quindi esclusi dalla valutazione, e, sotto il secondo profilo, per la discriminazione che, a parita' di reddito dominicale, conseguirebbe da tale sistema di valutazione in danno dei proprieta dei fondi provvisti di fabbricati rurali. Con la sentenza n. 65 del 1957, la Corte ha gia' riconosciuto, infatti che anche i fabbricati rurali concorrono alla determinazione del reddito dominicale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la riunione dei giudizi sopra menzionati;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente l'affrancazione dei fondi enfiteutici nel suo intero testo e negli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sollevate con le ordinanze dei pretori di Agropoli, Tione, Capri e Chieti, come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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