Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1968

Corte cost., sent. 10 luglio 1968, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/1968
Data di deposito
10 luglio 1968
Data di decisione
2 luglio 1968
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 125, comma 6, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
  • art. 126, comma 1, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
  • art. 327, comma 2, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
  • art. 124, comma 1, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
  • art. 125, comma 5, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
  • art. 125, comma 2, regio decreto n. 787 del 18 giugno 1931
  • art. 213, codice penale
  • art. 145, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 2942

Condizione dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale e' che oggetto della denuncia sia una legge, ovvero un decreto legge, non un regolamento, che per sua natura e' privo di forza di legge. Tale e' il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, emanato in dipendenza ed in correlazione con l'art. 1 legge 31 gennaio 1926, n. 100, e preceduto dal parere del Consiglio di Stato. E' pertanto improponibile la questione di legittimita', costituzionale degli artt. 124, primo comma; 125, secondo, quinto e sesto comma; 126, primo comma; 327, secondo comma, del regolamento degli istituti di prevenzione e pena di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

Massima n. 2943

L'art. 213 c.p. riguarda il regime cui sono sottoposti gli internati negli stabilimenti destinati all'esecuzione della misura di sicurezza ed i ricoverati nei manicomi giudiziari. Tali ipotesi sono manifestamente estranee a quella cui si riferisce il giudizio principale, concernente il rimborso delle spese di mantenimento in carcere di un condannato a pena detentiva. La questione di legittimita' costituzionale del predetto articolo appare, quindi, manifestamente irrilevante ai fini del giudizio principale, ne' il giudice a quo ha motivato sul punto. La questione stessa pertanto va dichiarata inammissibile.

Massima n. 2944

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 145 c.p., che pone a carico del detenuto le spese di mantenimento in carcere, sollevata sotto il profilo della mancata attuazione di una completa organizzazione del lavoro carcerario, per cui non tutti i detenuti sarebbero nelle condizioni di provvedere al pagamento con i frutti del lavoro carcerario. Invero l'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione e sul peculio del condannato, e la carenza organizzativa denunciata nell'ordinanza non puo' aver, di per se', alcuna influenza sulla costituzionalita' della norma, il cui contenuto prescinde dal modo in cui in via generale e' regolato l'ordinamento, e s'innesta nel sistema, non sottoposto a censura, secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma, del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, proposta con ordinanza 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 del Codice penale sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli sopracitati della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del Codice penale sollevata dallo stesso Tribunale di Varese con l'ordinanza di cui sopra in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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