Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1966
Corte cost., sent. 2 luglio 1966, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1966
- Data di deposito
- 2 luglio 1966
- Data di decisione
- 15 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 7, legge n. 1745 del 29 dicembre 1962
- legge n. 962 del 9 febbraio 1942
- legge n. 1 del 5 gennaio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 2655
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 settimo comma della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, nella parte in cui dispone che la ritenuta sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dalla imposta sulle societa', sia operata a titolo di imposta in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo Cost. Non sussiste identita' di situazione fra gli enti soggetti all'imposta sulle societa' nei confronti dei quali la ritenuta e' operante a titolo di acconto e gli enti esenti dall'anzidetto tributo, nei confronti dei quali la norma impugnata dispone che la ritenuta sia eseguita a titolo di imposta. La diversita' di situazioni giustifica la disparita' di trattamento normativo sotto l'aspetto tributario considerato. La ritenuta d'acconto sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio non e' tributo autonomo, ma costituisce una parte dell'imposta sulle societa' e percio' viene dedotta dall'ammontare dell'imposta dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' stato acquisito. La ritenuta d'imposta, invece, costituisce un nuovo tributo, basato su presupposti diversi da quelli che hanno giustificato la ritenuta d'acconto in quanto richiede che il soggetto passivo sia esente dall'imposta sulle societa'. Non puo' procedersi ad un raffronto fra l'onere tributario che grava sugli utili soggetti alla ritenuta in conto della imposta sulle societa' e quello che grava sugli utili soggetti alla ritenuta prevista dalla norma impugnata, perche' gli utili soggetti alla prima forma di ritenuta si cumulano, agli effetti dell'applicazione del tributo, con gli altri redditi immobiliari e mobiliari del contribuente mentre l'obbligazione dei soggetti esenti dall'imposta sulle societa' e' limitata agli utili azionari ed il legislatore non era tenuto a concedere l'esenzione anche per il tributo in questione.
Massima n. 2656
L'istituzione della cedolare d'acconto e di imposta fu originata dalla necessita' di colpire il fenomeno di evasione fiscale degli utili dai titoli azionari che la legge istitutiva della obbligatoria nominativita' dei titoli e successive modifiche (legge 9 febbraio 1942 n. 962 e 5 gennaio 1956 n. 1) non erano riuscite ad eliminare. E fu proprio in relazione alla gravita' e generalita' di tale fenomeno che la norma denunziata non ritenne di disporre esenzioni in favore di soggetti percettori di dividendi azionari, ed istitui', in forma di autonoma imposta, il tributo di cui trattasi, anche nei confronti di quegli enti che erano stati originariamente esenti dall'imposta sulle societa', in considerazione della loro natura giuridica o dei fini perseguiti.
Massima n. 2657
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma settimo della legge 29 dicembre 1962 n. 1745 nella parte in cui dispone che la ritenuta degli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dall'imposta sulle societa', sia operata a titolo di imposta sulle societa', in riferimento agli artt. 31, 32, 33 e 34 Cost. I precetti dell'art. 31 Cost. secondo cui la repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo, dell'art. 32 che riconosce essere la salute fondamentale diritto dello individuo, e degli artt. 33 e 34 nella parte in cui riconoscono, quali fondamentali interessi dello Stato, il favorire l'arte, la scienza e l'istruzione, si limitano ad enunciare dei principi etico-sociali la cui attuazione puo' assumere modalita' e misure in ordine alle quali il legislatore ha un'ampia e libera facolta' di scelta. Da cio' discende che l'incoraggiamento e la tutela di una attivita' assistenziale non si realizzano solo attraverso la concessione di una esenzione fiscale; ne' puo' basarsi il vizio di incostituzionalita' nei riguardi di una legge tributaria sul rilievo che in essa il legislatore non abbia ravvisato la occasione di proteggere e favorire i fini assistenziali di taluni enti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma settimo, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, nella parte in cui dispone che la ritenuta sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio esenti dalla imposta sulle società sia operata a titolo d'imposta, in riferimento agli artt. 3, 53, 31, 32, 33 e 34 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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