Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1966
Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1966
- Data di deposito
- 23 marzo 1966
- Data di decisione
- 17 marzo 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:26
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1601 del 3 dicembre 1922
- regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
- art. 11, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
- art. 10, regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 2533
Il decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (cosi' detta legge forestale) ha valore di legge, essendo stato emanato dal Governo in virtu' di delega contenuta nella legge 3 dicembre 1922 n. 1601. Esso e' pertanto soggetto al sindacato di legittimita' che l'art. 134 Cost. attribuisce alla competenza della Corte costituzionale.
Massima n. 2534
Non e' fondata la censura di illegittimita' costituzionale di un testo legislativo anteriore alla Costituzione repubblicana, per contrasto con l'art. 70 e con le altre norme della sezione della costituzione intitolata alla formazione delle leggi, poiche' all'epoca dell'emanazione di quel decreto vigeva un diverso regime delle fonti dell'ordinamento. (Nella specie era stata prospettata, in relazione agli artt. 70 e segg. Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani: c.d. legge forestale).
Massima n. 2535
Se l'art. 70 configura come organo della funzione legislativa il Parlamento, e se altri articoli della sezione della Costituzione, intitolata alla formazione delle leggi, indicano tassativamente i casi in cui e' consentito ad organi dello Stato diversi dal Parlamento di porre in essere provvedimenti dotati dello stesso valore giuridico delle leggi approvato da quest'ultimo, cio' non esclude la possibilita' che la legge (o atti equiparati) attribuisca il carattere di fonte dell'ordinamento, senza conferire ad essi valore di legge, a provvedimenti diversi da quelli contemplati dalle ricordate disposizioni. Poiche' tale ultima ipotesi si verifica con riguardo agli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, i quali attribuiscono ai comitati forestali provinciali, poi sostituiti dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, la potesta' di emanare norme di polizia forestale e di stabilire pene per la loro trasgressione, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale di quegli articoli in relazione agli artt. 70 ed agli altri concernenti la formazione delle leggi, contenuti nella parte seconda, titolo primo della Costituzione.
Massima n. 2536
Non contrasta col principio di eguaglianza il fatto che da localita' a localita' comportamenti di fatto analoghi siano regolati da norme diverse e sottoposte ad una disciplina differenziata. Occorre infatti espressamente ammettere che la diversita' delle situazioni locali e ambientali, e quindi delle esigenze, consapevolmente ed adeguatamente valutato dalle autorita' a cio' preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti analoghi, normative diverse. Alla stregua di tale concetto, sul quale si basano del resto le autonomie locali, che sono anzitutto autonomie normative, riconosciute e promosse dalla Costituzione - artt. 5, 116 e 117 - , appare infondata la censura di violazione dell'articolo 3 Cost., rivolta agli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, che attribuiscono ai comitati forestali provinciali, poi sostituiti dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, la potesta' di emanare, nell'ambito di ciascuna provincia, norme di polizia forestale e di stabilire pene per la loro trasgressione.
Massima n. 2537
Il principio di legalita' della pena puo' considerarsi soddisfatto quando sia una legge dello Stato ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri ed i limiti dei provvedimenti dell'Autorita' non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. Le norme di polizia forestale, che le Camere di commercio sono tenute ad emanare ai sensi dell'art. 10 della legge forestale, trovano delimitato con precisione il proprio ambito dall'essere ordinate a garantire l'osservanza delle "prescrizioni di massima" di cui agli artt. 8 e 9 della stessa legge forestale. Tenuto conto che i poteri riconosciuti all'Autorita' amministrativa appaiono, innanzitutto, giustificati da esigenze di decentramento, ed in secondo luogo, adeguatamente finalizzati e specificati nel contenuto, non puo' essere ritenuta sussistente, per cio' che attiene al profilo del precetto sanzionato penalmente, la violazione del principio enunciato nell'art. 25 Cost..
Massima n. 2538
In ordine all'aspetto della determinazione della sanzione penale, il principio costituzionale della legalita' della pena, formulato nell'art. 25, secondo comma, Cost., e' da interpretare piu' rigorosamente che in ordine all'aspetto precettistico delle norme penali, nel senso che esso esige che la normazione sulle pene sia propria ed esclusiva della legislazione statale, la quale non puo' mai abdicarvi, neppure per aspetti marginali. E' pertanto da considerare illegittimo l'art. 11 della legge forestale (R.D. 30 dicembre 1923 n.3267), per il fatto che demanda alle norme locali di polizia forestale, emanate dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, di stabilire a propria scelta (non importa se entro limiti tassativi, indicati con riferimento a un precetto generale altrimenti applicabile) le sanzioni penali da comminare ai trasgressori.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, relativa all'art. 10 dello stesso R D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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