Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1966
Corte cost., sent. 12 febbraio 1966, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1966
- Data di deposito
- 12 febbraio 1966
- Data di decisione
- 4 febbraio 1966
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
- art. 16, decreto-legge n. 788 del 9 novembre 1945
- art. 32, legge n. 653 del 10 giugno 1940
- art. 4, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
- art. 17, legge n. 991 del 31 luglio 1956
- art. 3, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 53, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 36, Costituzione
Massime
Massima n. 2506
La sussistenza di un procedimento principale condiziona il promuovimento del giudizio di costituzionalita' davanti alla Corte costituzionale, com'e' affermata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ribadito da due specifici obblighi imposti da quest'ultimo articolo al giudice a quo: esaminare se il procedimento principale non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale; sospendere il "giudizio in corso".
Massima n. 2507
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali e' compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non e' atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e dello art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori), questione sollevata con ordinanza del 9 marzo 1965 del Presidente del Tribunale di Aosta in riferimento agli artt. 3, 36, 53, 102, 111 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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