Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:66

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
  • art. 8, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 25 febbraio 1963
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1670 del 15 dicembre 1962
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 4 febbraio 1963
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 219 del 14 marzo 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2424

La circostanza che la stampa abbia dato notizia di sovvenzioni effettuate dallo Stato in favore dell'ENEL non consente che la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva di detto Ente, che non prevede tali sovvenzioni, possa essere accusata di incostituzionalita' per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per non aver provveduto alla copertura di una spesa dalla stessa legge non prevista e non consentita.

Massima n. 2425

A norma dell'art. 8 della legge istitutiva dell'Enel, le tre imposte di ricchezza mobile, di industria e di societa' che colpivano le societa' prima della nazionalizzazione, vengono sostituite con una imposta unica il cui gettito fino al 31 dicembre 1964 non doveva essere inferiore a quello precedente derivante dal complesso delle tre imposte sostituite. E poiche' lo stesso art. 8 prevede che la determinazione dell'aliquota da applicarsi sara' fatta con futura legge ordinaria, e' chiaro che saranno le successive leggi quelle che adegueranno le aliquote dell'imposta unica alle future situazioni. Posto cio' e' evidente che, con riguardo alle su richiamate disposizioni, non si pone neppure - in relazione all'art. 81 della Costituzione - un problema di mancata copertura in corrispondenza di diminuzioni di entrate.

Massima n. 2426

Non sussiste alcun contrasto tra la legge istitutiva dell'ENEL e l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per il fatto che detta legge, pur avendo autorizzato l'Ente ad emettere obbligazioni, non abbia stabilito il criterio per poter coprire un tale impegno finanziario. A prescindere dalla questione generale se l'art. 81 valga anche per il bilancio di tutti gli Enti pubblici o soltanto di alcune categorie di detti enti, nella specie non puo' nemmeno parlarsi di mancanza di copertura in quanto la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, non dispone l'allocazione nei futuri bilanci dell'ente di stanziamenti destinati al servizio di future emissioni di obbligazioni ne' detta altre disposizioni al fine di assicurare la copertura degli oneri finanziari relativi, che l'Ente avrebbe assunto nell'avvenire.

Massima n. 2427

E' infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 47 della Costituzione, secondo cui la legge istitutiva dell'ENEL ed i successivi decreti presidenziali non avrebbero tutelato l'investimento che i risparmiatori hanno fatto nelle azioni elettriche, perche' avrebbero scoraggiato il risparmio nella formazione dei capitali azionari e perche' detti provvedimenti legislativi hanno trasformato gli azionisti in obbligazionisti. Siffatto ragionamento condurrebbe a sostenere che il Parlamento non potrebbe mai emanare leggi in applicazione dell'art. 43 della Costituzione tutte le volte in cui si tratti di imprese con capitale azionario; ma un tale divieto non e' desumibile dall'art. 47 sotto nessun aspetto, ne' esegetico, ne' storico, ne' sistematico. Per quanto attiene al trattamento degli azionisti delle societa' elettriche, occorre riconoscere che il legislatore ha predisposto una serie di garanzie volte alla tutela degli interessi degli azionisti. E sarebbe un'indagine di merito quella che tendesse a stabilire se tali garanzie siano state pienamente idonee. Quando le garanzie non siano, come non sono nel caso presente, una mera apparenza, sul contenuto di esse non e' ammissibile un ulteriore sindacato in questa sede di legittimita'.

Massima n. 2428

E' inesatto che la legge istitutiva dell'ENEL 6 dicembre 1962, n. 1643 e i successivi decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219 abbiano istituito un organo di giurisdizione speciale per decidere sui ricorsi contro le liquidazioni dell'ENEL. La legge in esame ha seguito un sistema non in contrasto con quello adottato dal legislatore in vari settori dell'ordinamento, secondo cui prima di sottoporre una controversia al giudice ordinario o amministrativo, l'interessato debba rivolgersi ad un organo dell'Amministrazione per provocarne la decisione. Nella specie, infatti, e' chiara la natura amministrativa del ricorso e dell'organo chiamato a deciderlo. Non sussiste, pertanto, alcun contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Con la istituzione della Commissione per la decisione dei ricorsi contro le liquidazioni dell'ENEL, la legge non ha violato l'art. 102, secondo comma, Cost., essendo la commissione dei ricorsi un organo amministrativo, le cui decisioni non hanno carattere ne' effetto giurisdizionale. A seguito di tali decisioni, che non vincolano il giudice competente, costui avra' pienezza di cognizione e di statuizione per la tutela del diritto. Con che sara' anche in tutto rispettato il precetto dell'art. 113 della Costituzione. - S. n. 47/1964 e le numerose decisioni precedenti ivi richiamate.

Massima n. 2429

Non sussiste eccesso di delega dei decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138 e 14 marzo 1963, n. 219, rispetto alla legge delegante 6 dicembre 1962, n. 1643, giacche' tutte le norme relative alla presa di possesso ed alla gestione delle aziende rispondono ai criteri dettati dalla legge delegante. Nell'affidare alla normale competenza dei Ministri per l'industria e per il commercio e per il tesoro e degli uffici tecnici erariali le attribuzioni inerenti alla determinazione del valore delle azioni delle aziende cedute od alla facolta' di stabilire la media dei valori di borsa delle azioni, i decreti delegati non si sono discostati dai poteri e dalle direttive provenienti dalla legge delegante. In conseguenza non sussiste violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 47, 25, 102, secondo comma, 113 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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