Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1965
Corte cost., sent. 9 giugno 1965, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1965
- Data di deposito
- 9 giugno 1965
- Data di decisione
- 26 maggio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:45
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2367
Se la motivazione della ordinanza di rinvio dimostri che il richiamo fatto dal giudice a quo a diverse norme della Costituzione (nella specie: artt. 1, 2, 3, 4, 35, 41, 43, 46) ha il solo scopo di una piu' profonda interpretazione di quella, tra di esse, che si assume violata (nella specie: norma dell'art. 4, primo comma Cost.) l'oggetto del giudizio di costituzionalita' deve ritenersi circoscritto al raffronto con quest'ultima della disposizione di legge impugnata (nella specie art. 2118, primo comma, C.C., che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato da' al datore di lavoro il potere di licenziare il prestatore d'opera recesso ad nutum).
Massima n. 2368
Dal primo comma dell'art. 4 Cost., secondo l'interpretazione gia' data dalla Corte, si ricava che il diritto al lavoro, dall'articolo stesso riconosciuto ad ogni cittadino, per quanto non implichi un immediato diritto al conseguimento di una occupazione ne', per coloro che gia' siano occupati, un diritto alla conservazione del posto, va considerato come un diritto fondamentale di liberta' cui fa necessariamente riscontro da parte dello Stato l'obbligo di indirizzare l'attivita' dei pubblici poteri alla creazione di condizioni che consentano il lavoro a tutti i cittadini onde l'esigenza che il legislatore, per cio' che a lui compete, circondi di garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti. - S. nn. 3/1957; 30/1958; 2/1960; 3/1961; 105/1963.
Massima n. 2369
Nella attuale evoluzione della legislazione ordinaria il potere illimitato del datore di lavoro di recedere dal rapporto - aspetto particolare di una disciplina che, comune com'e' a tutti i contratti di durata a tempo indeterminato, non da' il debito rilievo alla peculiare natura del rapporto di lavoro e alla posizione della persona del lavoratore nell'impresa - e' stato ridotto in vari modi e temporaneamente precluso, anche in seguito a raccomandazioni internazionali, da provvedimenti legislativi e accordi sindacali e non costituisce piu' un principio generale dell'ordinamento italiano. Pertanto, benche' tra le norme dell'art. 2118, primo comma, e quella dell'art. 4, primo comma Cost. non sussista un contrasto che importi la illegittimita' della prima, va tuttavia senz'altro escluso che la disciplina dei licenziamenti si muova su un piano del tutto diverso da quello in cui giuridicamente opera l'articolo 4 della Costituzione. In questi sensi e limiti la questione di legittimita' costituzionale come sopra proposta riguardo all'art. 2118, primo comma, cod. civ., va ritenuta infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i sei giudizi di cui in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2118, primo comma, del Codice civile, in riferimento all'art. 4, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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