Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1964

Corte cost., sent. 23 marzo 1964, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1964
Data di deposito
23 marzo 1964
Data di decisione
4 marzo 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 1, n.1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 1, n.1, legge n. 1423 del 23 dicembre 1956
  • art. 1, n.2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 1, n.3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 1, n.4, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 1, n.5, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2080

Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale il fatto che il giudice a quo abbia prospettato la questione con riferimento a tutte le categorie di persone contemplate dalla norma impugnata (nel caso art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1424, sulle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose) e non soltanto a quelle nelle quali rientrerebbero, nella specie, le persone a cui carico e' stato promosso il procedimento principale, non puo' condurre ad una dichiarazione di inammissibilita' della questione sollevata, allorche', come nel caso, nella ordinanza di rinvio si assuma che la indeterminatezza con la quale e' formulata tutta l'elencazione esclude la possibilita' di attribuire con certezza una condotta concreta ad una delle categorie ivi previste.

Massima n. 2081

Le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sono fondate sul principio secondo il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito non soltanto dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, ma anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del verificarsi dei fatti illeciti stessi. Tale sistema corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost. (cfr. sent. 20 aprile 1959 n. 27). Di conseguenza l'adozione delle misure di prevenzione puo' essere collegata non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma a un complesso di comportamenti che costituiscano una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosita' sociale. Il legislatore deve percio' procedere normalmente con criteri diversi da quelli usati per la determinazione delle figure criminose e puo' riferirsi anche ad elementi presuntivi ma sempre corrispondenti a comportamenti identificabili obiettivamente. - S. n. 27/1959.

Massima n. 2082

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione agli artt. 13 e 25 Cost. L'espressione "oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro" (n. 1) non e' vaga ed equivoca poiche' in base a nozioni di comune conoscenza e tenendo conto delle finalita' della legge e delle misure di prevenzione e' identificabile obiettivamente chi non svolge abitualmente alcuna attivita' lavorativa o, senza ragione, non fissa la propria dimora pur essendo in condizione di trarre dal lavoro i necessari mezzi di sussistenza.

Massima n. 2083

Le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio di doveri giuridici e, in particolare nel caso previsto dall'art. 1, n. 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la misura di prevenzione non ha carattere sanzionatorio della violazione di un dovere di lavoro. Ai fini della legittimita' costituzionale della norma stessa e' pertanto irrilevante osservare che la Costituzione riconosce un diritto e non un dovere al lavoro.

Massima n. 2084

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 2, 3, 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in relazione agli artt. 13 e 25 Cost. Non e' esatto che le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti, poiche' l'applicazione delle norme indicate richiede una oggettiva valutazione dei fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, o che siano manifestazioni concrete della sua proclivita' al delitto e siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione. Nel richiamo alle nozioni di morale pubblica e buon costume, contenuto nel n. 5 art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non si riscontra indeterminatezza assoluta poiche' la disposizione si riferisce ai comportamenti abituali che offendono le norme del costume, proprie della comunita', la cui violazione costituisce un indice di pericolosita' sociale, indipendentemente dal carattere delittuoso o non dei singoli fatti in cui essi si concretano.

Massima n. 2085

L'art. 27 della Costituzione riguarda la responsabilita' penale e importa la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna, mentre le misure di prevenzione, pur implicando restrizioni della liberta' personale, non sono connesse a responsabilita' penali del soggetto ne' si fondano sulla colpevolezza, che e' elemento proprio del reato. La denuncia e l'assoluzione per insufficienza di prove, per se stesse considerate, non possono costituire quei fatti obiettivamente accertati o quelle manifestazioni della personalita' del soggetto che soltanto possono dare motivo alla applicazione delle misure di prevenzione. Cio' pero' non significa che il ripetersi di denunzie a carico di un soggetto, o di assoluzioni con formula dubitativa, non possa essere preso in considerazione, quando concorrono altri elementi di fatto, nella valutazione complessiva della condotta abituale e del comportamento notorio di una persona, ai fini del giudizio di pericolosita'. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 27 della Costituzione.

Massima n. 2086

L'art. 1, n. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, configura una categoria di persone identificabili in base ad elementi da essa stessa determinati, tra cui l'abitualita' del comportamento. Tale nozione di abitualita' e' diversa da quella specificata in relazione alle figure di delinquente o contravventore abituale, ma tuttavia essa si riferisce a un elemento non equivoco, idoneo a differenziare, con gli altri elementi della previsione legislativa, la categoria di persone a cui la norma si riferisce. La sussistenza di un margine di discrezionalita' nella valutazione dei singoli casi concreti non implica d'altra parte contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiche' quelle valutazioni sono proprie di ogni giudizio diretto alla applicazione di norme giuridiche. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti come in epigrafe:

dichiara non fondate le questioni proposte, con le ordinanze ivi indicate, sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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