Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1962
Corte cost., sent. 27 febbraio 1962, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1962
- Data di deposito
- 27 febbraio 1962
- Data di decisione
- 20 febbraio 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 921 del 10 ottobre 1957
- art. 2, legge n. 921 del 10 ottobre 1957
- legge n. 921 del 10 ottobre 1957
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 1437
La generica censura di illegittimita' costituzionale di un intero testo legislativo nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio del giudice a quo, la cui motivazione concerne invece profili di illegittimita' costituzionale attinenti ad una sola norma dello stesso testo, non comporta l'estensione dell'impugnazione anche agli altri profili di illegittimita' fatti valere nel giudizio principale e riferiti, come tali, nella parte narrativa dell'ordinanza di rinvio, quando sia lecito ritenere che l'indicazione generica nel dispositivo e' stata ispirata unicamente dallo stretto nesso di indipendenza logica rilevabile tra le disposizioni della legge, e quindi dalla ovvia estensione dell'eventuale vizio di illegittimita' di quella considerata in motivazione a tutte le altre.
Massima n. 1438
L'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' delimitato dall'ordinanza di rinvio, con cui il giudice a quo, motivandone la rilevanza, rimette alla Corte la questione che ritiene sia indispensabile risolvere ai fini della decisione del giudizio principale. Pertanto, anche nel caso di mancato esame, nell'ordinanza di rinvio, di talune delle questioni di legittimita' proposte nel giudizio principale, la Corte costituzionale non puo' disporre la restituzione degli atti al giudice a quo perche' si pronunci al riguardo.
Massima n. 1439
Il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione va inteso nel senso che dev'essere assicurato ad ognuno eguaglianza di trattamento quando siano ragionevolmente ritenute eguali le condizioni soggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono; ma non nel senso che il legislatore non possa stabilire trattamenti diversi per regolare situazioni che, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenga diverse, in modo da adeguare la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita economica e sociale. Pertanto, la normativa sui canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche, di cui alla legge 10 ottobre 1957 n. 921, in quanto tende a riequilibrare la situazione economica compromessa nel settore delle affittanze agricole da eventi straordinari, mediante una regolamentazione differenziata, frutto di un apprezzamento tipicamente discrezionale del legislatore circa la diversita' delle situazioni e l'opportunita' di una correlativa diversita' di trattamento, non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Massima n. 1440
Le norme di cui agli artt. 101, 102, 104 e 111 della Costituzione garantiscono la liberta' e l'indipendenza del giudice nel senso di vincolare la sua attivita' alla legge e solo alla legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interferenze ed interventi al di fuori di essa, che possono incidere sulla formazione del suo libero convincimento. Dette norme, peraltro, non escludono che, nel rispetto di quei principi, il legislatore provveda a regolare l'attivita' degli organi giurisdizionali, dettando disposizioni che il giudice e' tenuto ad applicare nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, la legge 10 ottobre 1957, art. 2, stabilendo l'obbligatorieta' dell'applicazione da parte degli organi giurisdizionali della percentuale di riduzione del canone d'affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche, fissata dalle commissioni tecniche provinciali, non viola la liberta' e l'indipendenza della Magistratura nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale.
Massima n. 1441
La legge 10 ottobre 1957 n. 921, fissata la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati da eccezionali avversita' atmosferiche entro un limite massimo e un limite minimo, ben poteva affidare ad organi amministrativi, quali le commissioni tecniche provinciali, la determinazione concreta della riduzione per ogni singola zona di cultura per rendere piu' aderente l'applicazione della riduzione alla realta' dei danni, zona per zona, con carattere di generalita' di applicazione nella zona e quindi con effetto normativo. Ma attribuito l'anzidetto potere normativo alle commissioni tecniche, si rientra, per effetto della susseguente concreta fissazione della percentuale di riduzione, nei casi in cui la legge determina per tutto il territorio nazionale la percentuale di riduzione, ed il giudice non puo' non applicare la riduzione fissata, cosi' come una qualsiasi altra norma, senza peraltro che ne risulti limitato o menomato il suo potere di organo giudicante. Pertanto, non sussiste illegittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 Cost. - per essere stata stabilita dalla legge la riduzione dei canoni non in misura fissa, ma entro certi limiti, devolvendo la determinazione della percentuale alle commissioni tecniche provinciali.
Massima n. 1442
La tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 della Costituzione, si riferisce ai diritti soggettivi ed agli interessi legittimi, il cui ambito puo' ben essere limitato dalla legge, salva l'osservanza degli altri precetti costituzionali. La garanzia giurisdizionale percio' non viene meno quando la legge, circoscrivendo piu' o meno ampiamente la sfera di determinati diritti o interessi, non comprime in alcun modo la garanzia stessa, che resta libera ed impregiudicata, ma si limita a determinare l'oggetto, cosi' come appunto accade nel caso della riduzione ex lege dei canoni di affitto dei fondi rustici, di cui alla legge 10 ottobre 1957, n. 921.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
dichiara non fondate le questioni proposte con la ordinanza 30 novembre 1960 del Tribunale di Perugia e con l'ordinanza 30 gennaio 1961 del Tribunale di Roma, sulla legittimità costituzionale della legge 10 ottobre 1957, n. 921, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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