Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1962
Corte cost., sent. 19 dicembre 1962, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1962
- Data di deposito
- 19 dicembre 1962
- Data di decisione
- 11 dicembre 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 1, legge n. 1027 del 1° ottobre 1960
- art. 2, legge n. 1027 del 1° ottobre 1960
- art. 5, legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 1644
La valutazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini della decisione della controversia principale rientra nella competenza del giudice a quo. ("Tuttavia - si afferma nella sentenza - nel caso presente, si puo' notare, anche perche' cio' giova ad una migliore definizione delle questioni sottoposte a questa Corte, che, in primo luogo la legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, viene direttamente in questione con l'art. 8, che contiene la norma sanzionatrice per l'inosservanza delle clausole contenute nei decreti delegati e che, in secondo luogo, il nesso, il quale lega la legge di delegazione a quella delegata e l'una e l'altra al precetto contenuto nell'art. 76 Cost.) e' tale che l'esame contenuto nell'art. 76 Cost.) e' tale che l'esame della legittimita' della legge di delegazione, della quale si assume l'incostituzionalita', e' pregiudiziale a quello della legge delegata, che com'e' evidente, non potrebbe trovare applicazione se la fonte, da cui trae la sua efficacia normativa, fosse costituzionalmente illegittima.)
Massima n. 1645
La Corte non ritiene fondata la tesi, secondo la quale l'art. 39 contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Una tesi siffatta, segnatamente se enunciata in termini cosi' ampi, contrasterebbe con le norme contenute, ad esempio, nell'art. 3, secondo comma, nell'art. 35, primo, secondo e terzo comma, nell'art. 36, e nell'art. 37 della Costituzione, le quali - al fine di tutelare la dignita' personale del lavoratore e il lavoro in qualsiasi forma o da chiunque prestato e di garantire al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa -, non soltanto consentono, ma insieme impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro: tanto piu' facilmente quanto piu' ampia e' la nozione che la societa' contemporanea si e' costruita dei rapporti di lavoro e che la Costituzione e la legislazione hanno accolta. Tuttavia, in codesti suoi interventi il legislatore non puo' agire senza l'osservanza di limiti che la Costituzione medesima ha fissato per la tutela di altri interessi, assunti anch'essi nell'ambito della legge fondamentale dello Stato e dei principi che ne sono alla base. Pertanto, l'attivita' legislativa deve svolgersi, in questo e negli altri casi analoghi, in guisa tale che l'attuazione dei precetti costituzionali e il conseguimento delle finalita' segnate, in questo settore, dalla Costituzione, non avvengano col sacrificio di altri precetti e di altre finalita', ma nel rispetto dell'armonica unita' del sistema posto dalla legge fondamentale della Repubblica. Senonche', la Corte non puo' ignorare che le forme e il procedimento previsti dalle norme costituzionali non sono ancora applicabili. La Corte non deve ricercare i motivi di questa inadempienza costituzionale, ma non puo' non prendere atto della carenza legislativa che ne deriva e delle conseguenze che essa provoca nel campo dei rapporti di lavoro. In questa situazione la legge impugnata assume il significato e compie le funzioni di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parita' di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. In questo senso, e soltanto in questo senso, puo' ritenersi fondata la osservazione che con la legge impugnata non si sia voluto dare attuazione al sistema previsto dall'art. 39 della Costituzione, del quale, anzi, si puo' aggiungere, si presuppone imminente l'attuazione. Del che pare conferma la norma contenuta nell'art. 7, secondo comma, che limita l'efficacia delle norme delegate fino al momento in cui non siano intervenuti accordi e contratti validi per tutti gli appartenenti alla categoria: sicche' si puo' dire che la legge miri a collegare il regime dei contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con efficacia generale, a mezzo di un regolamento transitorio: circostanza che la pone al riparo dal controllo con l'art. 39 della Costituzione.
Massima n. 1646
I limiti che l'attivita' legislativa incontra in materia di rapporti di lavoro possono essere rintracciati in numerosi principi e norme della Costituzione, ma di essi non occorre fare in questa sede una compiuta rassegna, essendo sufficiente che la Corte indichi quelli che sorgono dall'art. 39, che le ordinanze di rinvio ritengono violate dalla legge impugnata (legge 14 luglio 1959, n. 741). L'art. 39 pone due principi che possono intitolarsi alla liberta' sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si garantiscono la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la liberta' delle associazioni che ne derivano; con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformita' di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima. Ne' si puo' dire che la questione di costituzionalita' della legge 14 luglio 1959, n. 741, posta in questi termini, possa essere superata col richiamo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 36 della Costituzione. Al di la' della intitolazione della legge e delle intenzioni che il legislatore si e' attribuito, o che sono state attribuite al legislatore, vale la realta' delle norme contenute nella legge di delegazione e il modo col quale la delegazione e' stata esercitata: l'una e l'altra non lasciano dubbi sul fatto che la legge abbia inteso conferire o abbia in effetti conferito efficacia generale a contratti collettivi e ad accordi economici con forme e procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 39 della Costituzione.
Massima n. 1647
Ma le medesime ragioni, che inducono la Corte a dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, impongono, viceversa, di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 1 ottobre 1960, n. 1027: piu' esattamente, dell'art. 1 di questa legge, il quale conferisce al Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e di contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 741. Questa norma, infatti, estende il campo di applicazione della delega oltre la data del 3 ottobre 1959 e ne allarga l'efficacia agli accordi e ai contratti stipulati dopo questa data: E' da ritenere, infatti, che anche una sola reiterazione della delega (a tale riducendosi la proroga prevista dall'art. 1 della legge impugnata), toglie alla legge i caratteri della transitorieta' e dell'eccezionalita' che consentono di dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto costituzionale (art. 39) e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo. La stessa cosa non si puo' dire del successivo art. 2, che, preso da se', si limita a prorogare di quindici mesi l'esercizio della delega, che pertanto il Governo dovra' esercitare soltanto con riferimento ai contratti collettivi stipulati entro il termine fissato dalla prima legge di delegazione.
Massima n. 1648
Non nega la Corte che l'oggetto e la particolare finalita' della delega abbiano indotto nella legge singolarita' che, a un primo esame, possono apparire in contrasto con le norme della Costituzione, ma ritiene anche che una considerazione piu' approfondita delle norme impugnate persuade che codeste peculiarita', mentre da un lato confermano il fine che il legislatore si e' prefisso, quello, vale a dire, di conferire efficacia generale agli accordi economici e ai contratti collettivi stipulati entro un certo termine, dall'altro non sono tali da trasformarsi in violazioni della Costituzione. Cosi' non si puo' dire che la delega si riferisca a un oggetto non definito, non potendosi qualificare tale quello di "emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti a una medesima categoria"; cosi', pure, non si puo' dire che manchino i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, dato che il Governo deve uniformarsi a "tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della.... legge". Del che e' riprova, come e' stato notato, il fatto che la censura, che cosi' si muove alla legge di delegazione, trapassa nell'altra, contraria e opposta, secondo la quale il legislatore delegato troverebbe nell'esercizio della delegazione limitazioni tali da escludere del tutto una sua attivita' discrezionale. Le due censure finiscono cosi' per eliminarsi a vicenda: ma com'e' infondata la prima, cosi' non pare fondata la seconda. La limitazione rigorosa dei poteri del legislatore delegato si giustifica con le finalita' della delega e non e' tale, ad ogni modo, da costituire una violazione dell'art. 76 della Costituzione, che impone al legislatore di non delegare i suoi poteri se non con limiti precisi e che, pertanto, non si puo' ritenere violato se queste condizioni e questi limiti siano posti con molto rigore. Stabilire qual'e' il punto nel quale codesto rigore e' tale da escludere affatto che si sia in presenza di una delega e' quanto mai difficile e ad ogni modo non puo' riflettersi sulla legittimita' delle norme di delegazione il modo col quale il legislatore delegato abbia esercitato la delegazione, e che sia, in ipotesi, tale da precludere ogni margine di attivita' libera.
Massima n. 1649
Non sono da accogliere le censure mosse all'art. 5 della legge di delegazione del 14 luglio 1959, n. 741, secondo il quale le norme delegate non possono essere in contrasto con norme imperative di legge. Si sostiene che una norma siffatta conferirebbe al Governo il potere di emanare norme di efficacia inferiore a quelle aventi forza di legge e di creare cosi', con violazione dell'art. 77 della Costituzione, norme di efficacia particolare o, come si e' detto, norme di legge affievolite, che si porrebbero nella gerarchia delle fonti al di sotto delle norme della legge ordinaria. La tesi non e' fondata. Occorre tenere presente il fine che il legislatore ha perseguito con la delega, quello cioe' di conferire transitoriamente efficacia generale ai contratti collettivi. Codesto conferimento non vuole alterare o modificare l'efficacia propria delle clausole dei contratti collettivi, non vuole cioe' che le clausole contrarie a norme di legge imperative si trasformino in norme aventi vigore di legge. Nell'operare in una materia istituzionalmente riservata all'autonomia collettiva professionale, il legislatore si e' proposto di rispettare il piu' possibile codesta autonomia, assumendo a contenuto delle norme il contenuto dei contratti collettivi e degli accordi economici e nei limiti in cui questi possono acquistare efficacia generale nel sistema tradizionale della contrattazione collettiva. Percio' l'art. 5 si pone fuori dei confini della delega, non ne rappresenta un limite. Esso agisce direttamente sui contratti ai quali il Governo deve conformare le proprie norme, non ha come destinatario il Governo. Si potrebbe dire, in un certo senso, che esso e' logicamente anteriore alla delega. Dal che consegue che, qualora le clausole siano comprese nei decreti delegati, la loro inserzione si deve ritenere inoperante e incapace percio' di conferire ad esso forza di legge; e pertanto non puo' essere configurata quale vizio della legge delegata, cioe' quale eccesso di delega. Ne consegue che spetta al giudice ordinario di accertare volta per volta se sussista il contrasto di queste clausole contrattuali con le norme imperative di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle.
Massima n. 1650
L'art. 8 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, che prevede a carico del datore di lavoro il quale non adempia gli obblighi derivanti dalle norme delegate, "un'ammenda da lire cinquemila a lire centomila per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione", non viola il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata, infatti, nel prevedere sanzioni soltanto a carico del datore di lavoro, ha considerato, non arbitrariamente, la particolare posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro e l'ha ritenuta meritevole di una particolare tutela penale. E' proprio anzi dell'applicazione del principio di eguaglianza, come l'ha interpretato la Corte, la configurazione di ipotesi legislative che, apparentemente discriminatrici nei confronti di categorie o gruppi di cittadini, nella sostanza ristabiliscono l'eguaglianza delle condizioni di queste categorie o gruppi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante "norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori" in riferimento agli artt. 3, 39, 71, 76 e 77 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze