Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1959

Corte cost., sent. 9 luglio 1959, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1959
Data di deposito
9 luglio 1959
Data di decisione
7 luglio 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 851 del 11 ottobre 1950
  • art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 8, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1423 del 18 dicembre 1951
  • art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 843

Vedi: Sent. 60/1957, 63/1957, 64/1957, 65/1957, 70/1957, 78/1957, 80/1957.

Massima n. 844

Vedi: Sent. 61/1957 B (d ed e), 60/1957, 64/1957, 65/1957, 68/1957.

Massima n. 845

Non diversamente dagli altri casi di non coincidenza della situazione patrimoniale soggettiva al momento dello scorporo dovevano essere intestati al soggetto che, al 15 novembre 1949, era titolare dei diritti da espropriare in relazione alla sua consistenza patrimoniale dell'epoca, anche nel caso in cui il soggetto stesso piu' non fosse esistito al momento dell'emanazione dei decreti. Di conseguenza dovendo lo scorporo aver luogo nei confronti di chi era proprietario al 15 novembre 1949, anche se deceduto la situazione patrimoniale da tener presente al momento dell'emanazione dei decreti era sempre quella dell'espropriando e non quella dei suoi eredi. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1423 per il motivo che tale decreto ha avuto per destinatario una persona defunta - all'atto dell'emanazione del decreto stesso - e non ha tenuto conto della situazione patrimoniale degli eredi. - S. nn. 67/1957, 82/1957, 126/1957, 126/1957, 70/1958, 71/1958, 34/1959, O. n. 16/1959.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza in data 9 luglio 1958 sulla legittimità costituzionale degli articoli 5 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano silano e dei terreni jonici contermini), rispettivamente in riferimento agli articoli 113 e 42 della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni proposte con la medesima ordinanza sulla legittimità costituzionale del decreto legislativo di scorporo fondiario 18 dicembre 1951, n. 1423, in relazione all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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