Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1959

Corte cost., sent. 9 luglio 1959, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/1959
Data di deposito
9 luglio 1959
Data di decisione
6 luglio 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:39

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956
  • legge n. 51 del 12 febbraio 1955
  • art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 839

Il limite di tempo, a cui si riferisce l'art. 76 della Costituzione, concerne esclusivamente l'esercizio della funzione legislativa e non anche i successivi adempimenti di natura amministrativa, tra i quali deve ricomprendersi la pubblicazione del provvedimento. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, pubblicato sulla G.U. il 31 marzo 1956, dopo la scadenza del termine di un anno fissato con la legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51, entrata in vigore il 22 marzo successivo.

Massima n. 840

La pubblicazione nei fogli ufficiali, diretta a rendere note legalmente le disposizioni legislative, e' condizione di efficacia, non requisito di validita' della legge.

Massima n. 841

L'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 prevede, a carico del datore di lavoro e del dirigente, una responsabilita' per fatto proprio, fondata sull'inosservanza dell'obbligo di dare le disposizioni e di stabilire le cautele indicate dalla legge e di curarne la puntuale esecuzione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 27 Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilita' penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 5 gennaio 1959 del Giudice istruttore del Tribunale di Casale Monferrato, sulla legittimità costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze 9 giugno 1958 del Pretore di Bologna e 21 novembre 1958 del Pretore di Marsala, sulla legittimità costituzionale dell'art. 77 dello stesso D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGEER - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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