Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1959
Corte cost., sent. 9 luglio 1959, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1959
- Data di deposito
- 9 luglio 1959
- Data di decisione
- 6 luglio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:39
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956
- legge n. 51 del 12 febbraio 1955
- art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 839
Il limite di tempo, a cui si riferisce l'art. 76 della Costituzione, concerne esclusivamente l'esercizio della funzione legislativa e non anche i successivi adempimenti di natura amministrativa, tra i quali deve ricomprendersi la pubblicazione del provvedimento. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, pubblicato sulla G.U. il 31 marzo 1956, dopo la scadenza del termine di un anno fissato con la legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51, entrata in vigore il 22 marzo successivo.
Massima n. 840
La pubblicazione nei fogli ufficiali, diretta a rendere note legalmente le disposizioni legislative, e' condizione di efficacia, non requisito di validita' della legge.
Massima n. 841
L'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 prevede, a carico del datore di lavoro e del dirigente, una responsabilita' per fatto proprio, fondata sull'inosservanza dell'obbligo di dare le disposizioni e di stabilire le cautele indicate dalla legge e di curarne la puntuale esecuzione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 27 Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilita' penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 5 gennaio 1959 del Giudice istruttore del Tribunale di Casale Monferrato, sulla legittimità costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze 9 giugno 1958 del Pretore di Bologna e 21 novembre 1958 del Pretore di Marsala, sulla legittimità costituzionale dell'art. 77 dello stesso D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGEER - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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