Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1959
Corte cost., sent. 5 maggio 1959, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1959
- Data di deposito
- 5 maggio 1959
- Data di decisione
- 16 aprile 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:22
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 112, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 787
Oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale, e' solo la questione proposta dal giudice a quo. E poiche' nel caso la questione proposta concerne l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio delle istituzioni, l'esame della Corte non puo' essere esteso alla legittimita' costituzionale di altre specie di autorizzazioni a procedere. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). - S. nn. 55/1957, 54/1957, 80/1957, 84/1957.
Massima n. 788
Con la norma dell'art. 112, secondo la quale "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale", la Costituzione ha dichiarato in modo espresso il principio della obbligatorieta' dell'azione penale, escludendo il principio opposto di una discrezionale valutazione del pubblico ministero circa l'opportunita' o meno del promuovimento dell'azione penale. Ma l'affermazione del principio dell'obbligatorieta' non vale ad escludere che l'ordinamento possa in via generale stabilire che, indipendentemente dall'obbligo del pubblico ministero, determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita.
Massima n. 789
La norma contenuta nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo la quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", ha lo scopo di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.
Massima n. 790
L'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciando il principio che "il giudice e' soggetto soltanto alla legge, ha inteso indicare che il magistrato, nell'esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge. L'art. 104, primo comma, enunciando il principio che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", ha inteso affermare l'indipendenza dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso, nel senso che l'ordine della magistratura non deve dipendere da altro potere e deve disporre per cio' che riguarda il suo stato.
Massima n. 791
La disposizione contenuta nell'art. 313, terzo comma, del Cod. penale, secondo cui per promuovere l'azione penale, nei casi di vilipendio alle istituzioni costituzionali, occorre, l'autorizzazione del Ministero della Giustizia, non viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche' fa riferimento oggettivo a determinati reati e non alla qualita' delle norme contenute negli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma e 112 della Costituzione, le quali non escludono che determinate condizioni possono esser poste dalla legge per il promuovimento dell'azione penale, fermi restando l'obbligo del pubblico Ministero di promuovere tale azione, quando le condizioni si siano verificate, nonche' la competenza del giudice precostituito a conoscere del reato e l'assoluta liberta' e indipendenza di tale giudice nella sua decisione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, sollevata in riferimento alle indicate norme della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di S. Daniele del Friuli con ordinanza 18 dicembre 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, Codice penale in riferimento agli artt. 3, primo comma; 25, primo comma; 101, secondo comma; 104, primo comma; 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze