Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1959

Corte cost., sent. 5 maggio 1959, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/1959
Data di deposito
5 maggio 1959
Data di decisione
16 aprile 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:22

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 787

Oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale, e' solo la questione proposta dal giudice a quo. E poiche' nel caso la questione proposta concerne l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio delle istituzioni, l'esame della Corte non puo' essere esteso alla legittimita' costituzionale di altre specie di autorizzazioni a procedere. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). - S. nn. 55/1957, 54/1957, 80/1957, 84/1957.

Massima n. 788

Con la norma dell'art. 112, secondo la quale "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale", la Costituzione ha dichiarato in modo espresso il principio della obbligatorieta' dell'azione penale, escludendo il principio opposto di una discrezionale valutazione del pubblico ministero circa l'opportunita' o meno del promuovimento dell'azione penale. Ma l'affermazione del principio dell'obbligatorieta' non vale ad escludere che l'ordinamento possa in via generale stabilire che, indipendentemente dall'obbligo del pubblico ministero, determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita.

Massima n. 789

La norma contenuta nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo la quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", ha lo scopo di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.

Massima n. 790

L'art. 101, secondo comma, della Costituzione, enunciando il principio che "il giudice e' soggetto soltanto alla legge, ha inteso indicare che il magistrato, nell'esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge. L'art. 104, primo comma, enunciando il principio che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere", ha inteso affermare l'indipendenza dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso, nel senso che l'ordine della magistratura non deve dipendere da altro potere e deve disporre per cio' che riguarda il suo stato.

Massima n. 791

La disposizione contenuta nell'art. 313, terzo comma, del Cod. penale, secondo cui per promuovere l'azione penale, nei casi di vilipendio alle istituzioni costituzionali, occorre, l'autorizzazione del Ministero della Giustizia, non viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche' fa riferimento oggettivo a determinati reati e non alla qualita' delle norme contenute negli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma e 112 della Costituzione, le quali non escludono che determinate condizioni possono esser poste dalla legge per il promuovimento dell'azione penale, fermi restando l'obbligo del pubblico Ministero di promuovere tale azione, quando le condizioni si siano verificate, nonche' la competenza del giudice precostituito a conoscere del reato e l'assoluta liberta' e indipendenza di tale giudice nella sua decisione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, sollevata in riferimento alle indicate norme della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di S. Daniele del Friuli con ordinanza 18 dicembre 1957 sulla legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, Codice penale in riferimento agli artt. 3, primo comma; 25, primo comma; 101, secondo comma; 104, primo comma; 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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