Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 13 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 5, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 8, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 42, legge della Regione siciliana n. 104 del 27 dicembre 1950
- art. 2, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 9 maggio 1950
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 7 febbraio 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 7 febbraio 1951
Parametri
Massime
Massima n. 367
L'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), si limita ad aggiungere all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila), un comma, secondo il quale l'emanazione dei decreti di esproprio puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva della indennita' ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. Pertanto, non offre profili autonomi per l'indagine di legittimita' costituzionale rispetto al detto art. 5, gia' riconosciuto dalla Corte costituzionalmente legittimo. Cfr.: sent. n. 60 del 1957.
Massima n. 368
L'art. 44 Cost., nello stabilire che la legge fissa limiti alla proprieta' terriera secondo le regioni e le zone agrarie, non esige che la legge assuma come criterio quello di stabilire un limite massimo uniforme nell'ambito di ciascuna regione o zona agraria; anzi, le finalita' cui le limitazioni sono espressamente collegate (razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali) lasciano largo margine alla discrezionalita' del legislatore nella scelta dei criteri di limitazione. L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) e la tabella allegata assoggettano all'espropriazione di una percentuale piu' forte i proprietari di maggiori estensioni, realizzando il fine di stabilire equi rapporti sociali in quelle regioni dove piu' accentrata e' la proprieta' terriera, e diminuiscono invece la percentuale di scorporo dove il reddito medio e' piu' elevato, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo perche' l'opera degli enti di riforma viene ad essere piu' estesa in quelle zone in cui il grado di produttivita' dei terreni e' basso, ed e' piu' limitata laddove era stato gia' ottenuto un sistema di cultura intensiva. Pertanto, detto art. 4 della legge n. 841 del 1950 non contrasta ne' con l'art. 44 ne' con l'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 369
Il riferimento del reddito dominicale alla data del 1 gennaio 1943 e della consistenza dei beni alla data del 15 novembre 1949, prescritto dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la determinazione della quota espropriabile, va inteso nel senso che l'estensione e la classificazione dei terreni secondo le culture e il grado di produttivita' vanno accertate in base ai dati iscritti in catasto al 15 novembre 1949, mentre le tariffe di estimo applicabili devono esser quelle entrate in vigore il 1 gennaio 1943. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 della legge, n. 841 del 1950, sollevata per il motivo che la norma impugnata vieterebbe di tener conto dei miglioramenti apportati ai terreni dopo il 1 gennaio 1943, con la conseguenza di creare, per il proprietario che li avesse eseguiti, una situazione peggiore rispetto al proprietario rimasto inattivo.
Massima n. 370
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 61 del 1957 (ved. 61/57 B, nonche' 60/57 G e 64/57 D).
Massima n. 371
Le costruzioni rurali, essendo pertinenze dei terreni a cui servono, non hanno un reddito proprio, nel sistema dell'imposta fondiaria, ma concorrono a determinare il reddito dominicale del fondo. Le leggi sulla riforma fondiaria commisurano l'indennita' di espropriazione al valore dei fondi accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio: in tale valore, determinato in base al reddito dominicale, e' compreso anche quello dei fabbricati rurali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, sollevata in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per il motivo che le norme impugnate consentirebbero l'espropriazione, senza indennizzo, dei fabbricati rurali. Cfr.: sent. n. 61 del 1957.
Massima n. 372
Ved. sent. n. 60 del 1957 (60/57 E).
Massima n. 373
L'apprezzamento discrezionale del Governo nella determinazione dei territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria e' incensurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, sollevata per il motivo che tale decreto, avendo inclusa un'intera circoscrizione amministrativa (il Comune di Ravenna) nel perimetro di riforma, sarebbe stato emesso fuori dei limiti della delega fatta al Governo con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Massima n. 16684
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, nonche' 60/57 A, 63/57 A e 64/57 A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative:
a) alle norme contenute negli articoli: 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 1, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76, 77 e 113 della Costituzione; 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento alle norme contenute negli artt. 44 e 3 della Costituzione, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 42, comma terzo, della Costituzione;
b) al D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, in riferimento alle norme dell'art. 44 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
c) ai DD.PP.RR. 29 novembre 1952, nn. 2951, 2976 e 2977, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76, 77 e 113 della Costituzione ed a tutte le disposizioni legislative sopra richiamate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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