Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 16 gennaio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 27 ottobre 1953
- legge n. 3060 del 28 dicembre 1952
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 4, comma 1, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 123
Il principio della "pari dignita' sociale" dei cittadini, enunciato nell'art. 3 della Costituzione, sta a significare che devesi riconoscere ad ogni cittadino uguale dignita' pur nella varieta' delle occupazioni e professioni, anche se collegate a differenti condizioni sociali, essendo ogni lecita attivita' manifestazione della persona umana, indipendentemente dal fine cui tende e dalle modalita' con cui si compie.
Massima n. 124
Il principio di "eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge", enunciato nell'art. 3 della Costituzione, assicura ad ognuno uguaglianza di trattamento, quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione, ma non impedisce che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale.
Massima n. 125
La valutazione della rilevanza delle diversita' di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare e' riservata alla discrezionalita' del legislatore, il quale pero' e' tenuto sempre ad osservare i limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 126
L'art. 52 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, che vieta ai vecchi ragionieri, gia' iscritti nell'albo dei ragionieri e in quello degli esercenti in economia e commercio, e sforniti del titolo di dottore commercialista, di iscriversi nel secondo albo senza la preventiva cancellazione dal primo, non viola il principio della pari dignita' sociale, perche' il legislatore ha messo i detti ragionieri in condizione di potersi iscrivere ad un albo professionale per cui e' prescritto un titolo accademico superiore; non viola il principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, perche' non disconosce a quei ragionieri la posizione giuridica corrispondente alla loro capacita' e all'attivita' che svolgono; ne' infine, viola il principio del diritto al lavoro, perche' gli stessi ragionieri, con la iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge, possono pienamente svolgere l'attivita' corrispondente alla loro professione. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 D.P.R. 27 ottobre 1953 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 127
Sono suscettibili di sindacato costituzionale da parte della Corte sia la violazione di norme di carattere sostanziale contenute nella Costituzione, sia la violazione delle norme strumentali per il processo formativo delle leggi nelle sue varie specie (artt. 70, 76, 77 Costituzione). Pertanto, nelle questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge vanno comprese, sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto, quelle relative alle leggi delegate. Sarebbe in contrasto col principio organizzativo posto a base della formazione delle leggi, negare per le leggi delegate sia la tutela costituzionale predisposta per le leggi del potere legislativo, sia la possibilita' di una decisione con efficacia erga omnes (art. 136 Cost.).
Massima n. 128
La Corte puo' esaminare la legittimita' costituzionale delle leggi delegate in riferimento: a) all'art. 76 della Cost., per accertare che la legge delegante contenga i limiti che legittimano il processo formativo della delega legislativa (limiti dei principi e criteri direttivi, limiti del tempo, limiti di oggetti definiti); b) a qualsiasi norma costituzionale che si assuma violata direttamente dalla legge delegata; c) all'art. 77, comma 1, della Cost., per accertare la conformita' della norma delegata alla norma delegante, cioe' sotto il profilo dell'eccesso di delega, come figura comprensiva della mancanza anche parziale di delegazione, nonche' dell'uso del potere normativo del Governo oltre il termine fissato, ovvero in contrasto con i predeterminati criteri direttivi o per uno scopo estraneo a quello per cui la funzione legislativa fu delegata; d) alla legge delegante per coordinare la legge delegata alla stessa legge delegante, ricercando i caratteri sistematici che le collegano e valgono a ricondurre nei limiti della norma delegante il contenuto della legge delegata.
Massima n. 129
L'art. 76 della Costituzione, fissando i limiti del potere normativo delegato, contiene una preclusione di attivita' legislativa, e la legge delegata, ove incorra in un eccesso di delega, costituisce il mezzo con cui l'art. 76 rimane violato. Ne' puo' sostenersi, considerando la norma delegata come provvedimento di esecuzione della legge delegante, che le eventuali esorbitanze della prima rispetto alla seconda debbano essere conosciute dal giudice ordinario al pari degli eccessi dei regolamenti esecutivi, perche' la legge delegata non si pone sullo stesso piano costituzionale del regolamento esecutivo. La valutazione, da parte della Corte costituzionale, della conformita' o divergenza tra legge delegante e legge delegata va peraltro limitata alla indagine sulla sussistenza dei requisiti che condizionano la legittimita' costituzionale della legge delegata, poiche' una piu' approfondita interpretazione, investendo il merito, cioe' l'oppurtunita' della disciplina, esorbiterebbe dalle finalita' istituzionali della Corte.
Massima n. 130
La legge 28 dicembre 1952, n. 3060, che delega al Governo il potere di emanare norme per la "revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere" contiene i requisiti prescritti dall'art. 76 della Costituzione in ordine all'oggetto, alle condizioni e ai limiti della legge delegata. L'art. 52 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, emanato in virtu' della suddetta legge di delegazione, non contrasta con i criteri direttivi nella stessa contenuti, giacche' l'opzione accordata ai vecchi ragionieri di iscriversi nell'albo degli esercenti in economia e commercio, previa cancellazione dall'albo dei ragionieri, risponde da un lato alla rigorosa specificazione cui si informano i nuovi albi, rientra dall'altro nella facolta' data al Governo di procedere ad una revisione o riforma del precedente ordinamento, che doveva essere rinnovato per adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'attivita' professionale che disciplina. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 52 per violazione dei limiti indicati nella legge di delegazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della Corte di appello di Venezia, in data 24 febbraio 1956, sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 52 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, che disciplina l'ordinamento della professione di dottore commercialista, in riferimento alle norme degli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, della Costituzione nonché alla legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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