Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 16 gennaio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 156, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 285, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
- art. 286, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 134, Costituzione
- art. 17, Costituzione
- art. 19, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 45, Costituzione
Massime
Massima n. 121
(Principio ribadito in riferimento alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riguardo agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del relativo regolamento, concernenti la licenza per raccolta di fondi e per questua). Conformi: sentt. nn. 1/56 C, 3/56 A, 8/56 A, 10/56 A, 11/56 A.
Massima n. 122
La dichiarazione dei diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione implica, per sua natura, in senso giuridico, anche posizione di limiti, cioe' determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali, che ne risulti garantito lo svolgimento della liberta' di tutti. L'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. non vieta la raccolta dei fondi in se stessa, ma soltanto ne disciplina e regola i modi, determinando limiti e condizioni, ritenuti necessari per l'ordinato e pacifico svolgimento dei diritti di liberta'. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 156 in relazione agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione. Cfr.: sul primo punto, sent. n. 1 del 1956 e successive.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
respinge la eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme contenute nell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (e negli artt. 285 e 286 del regolamento) in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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