Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
16 gennaio 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 156, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 285, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
  • art. 286, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940

Parametri

Massime

Massima n. 121

(Principio ribadito in riferimento alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riguardo agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Cost. - dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del relativo regolamento, concernenti la licenza per raccolta di fondi e per questua). Conformi: sentt. nn. 1/56 C, 3/56 A, 8/56 A, 10/56 A, 11/56 A.

Massima n. 122

La dichiarazione dei diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione implica, per sua natura, in senso giuridico, anche posizione di limiti, cioe' determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali, che ne risulti garantito lo svolgimento della liberta' di tutti. L'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s. non vieta la raccolta dei fondi in se stessa, ma soltanto ne disciplina e regola i modi, determinando limiti e condizioni, ritenuti necessari per l'ordinato e pacifico svolgimento dei diritti di liberta'. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 156 in relazione agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione. Cfr.: sul primo punto, sent. n. 1 del 1956 e successive.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti indicati in epigrafe:

respinge la eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme contenute nell'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (e negli artt. 285 e 286 del regolamento) in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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