Art. 49 — Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.