Art. 49 — Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'articolo 5 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →