Art. 49 — Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.

Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

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