Art. 51 — Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47,le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.

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