Art. 32 — Base imponibile per gli acquisti intraunionali (articolo 43, commi 1, 2 e 4, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

Per gli acquisti intraunionali di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

Per le introduzioni di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), e per gli invii di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →