Art. 63 — Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo (articolo 54-octies decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

I redditi indicati all'articolo 55, comma 2, lettera a), sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui al citato articolo 55, comma 2, lettere b), c) e d), costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al predetto articolo 55, comma 2, lettera e), sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 55, comma 2, lettera f), sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →