Art. 256 — Soggettività del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) (articolo 11 decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240)

Il GEIE non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle società.

Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e tenere le scritture prescritte negli articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico.

Il GEIE è obbligato altresì a effettuare le ritenute previste, in quanto compatibili, nella parte I, titolo II, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del presente testo unico, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.

Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.

La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 185.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →